Bollo auto, quanto si risparmia con un’auto da 80 kW

Un’auto da 80 kW può far risparmiare più di 200 euro di bollo. In Lombardia, prendendo come riferimento la tariffa annuale 2026 di una vettura Euro 4, Euro 5 o Euro 6, il conto è di 206,40 euro. Per un’auto identica immatricolata ai fini fiscali nel Lazio si arriva a 227,20 euro; in Abruzzo e in Campania a 249,60 euro. Sono importi che il proprietario evita grazie all’esenzione prevista per il 2027.

La novità è contenuta nel decreto legge 162 del 2026. La soglia comprende le vetture da 80 kW esatti e riguarda le persone fisiche soggette al pagamento della tassa per un’auto alimentata a benzina o gasolio, anche insieme a un’altra fonte di propulsione. Occorre poi che il veicolo sia assicurato. Il beneficio spetta per un solo mezzo e si applica ai versamenti il cui termine ordinario cade tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2027.

I conti per un’auto Euro 6

Quanto vale l’esenzione? Per una vettura Euro 6 da 80 kW senza altre riduzioni, basta moltiplicare la potenza per la tariffa regionale annuale. In Lombardia il valore è di 2,58 euro per kW: 80 × 2,58 = 206,40 euro. La Toscana applica 2,71 euro, pari a 216,80 euro; nel Lazio, con 2,84 euro per kW, il bollo sale a 227,20 euro. Abruzzo e Campania arrivano a 3,12 euro per kW, dunque 249,60 euro. Anche l’Emilia-Romagna, con la tariffa 2026 di 2,84 euro, porta l’esempio a 227,20 euro.

La differenza tra i due estremi di questi esempi è di 43,20 euro per la stessa potenza e la stessa classe ambientale. Cambiano la Regione e la somma che il contribuente avrebbe pagato. Di conseguenza, il valore economico dell’esenzione.

Da sola la potenza non determina il bollo. Per le vetture a benzina o diesel pesa anche la classe ambientale: a parità di 80 kW, un’auto più vecchia può avere una tassa più alta di una Euro 6. In Lombardia il tariffario 2026 indica 3 euro per kW per le Euro 0. Il conto annuale raggiunge quindi 240 euro, contro i 206,40 euro di una Euro 4, Euro 5 o Euro 6. In Abruzzo la tariffa Euro 0 è di 3,63 euro per kW: per 80 kW si arriva a 290,40 euro.

Il decreto non pone un limite alla classe Euro e non richiede l’acquisto di un’auto nuova. L’accesso alla misura dipende dai requisiti indicati nella norma mentre l’ammontare risparmiato deriva dal bollo che sarebbe stato dovuto per quel veicolo.

Avere 80 kW non è sufficiente

Può rientrare nell’esenzione un’auto a benzina da 80 kW; la stessa soglia vale per una diesel. Il decreto comprende anche le vetture che usano benzina o gasolio in combinazione con un’altra fonte di propulsione: il caso può quindi riguardare un’ibrida oppure un’auto bifuel benzina-Gpl o benzina-metano. Una vettura elettrica non soddisfa invece il requisito relativo all’alimentazione previsto da questa misura. Lo stesso vale per un’auto alimentata soltanto a gas, ferma restando la verifica di agevolazioni già riconosciute da altre norme.

C’è anche il controllo della copertura assicurativa da compiere prima di fare i conti. Il beneficio è riservato alle persone fisiche soggette al bollo. Una società intestataria dell’auto non rientra in questa previsione solo perché il veicolo ha la potenza richiesta. Nel leasing o nel noleggio va individuato chi risulta soggetto passivo della tassa nel caso specifico.

Due auto sotto gli 80 kW? Il risparmio riguarda la meno potente

La regola su un solo veicolo può ridurre il vantaggio atteso da chi possiede più auto idonee. La scelta non è libera: il decreto assegna l’esenzione all’auto con la potenza inferiore. Se le vetture hanno gli stessi kW, il beneficio va a quella per cui, senza agevolazione, sarebbe dovuto il bollo meno elevato.

Si immagini una persona con due auto Euro 6 in Lombardia, una da 70 kW e l’altra da 80 kW, entrambe soggette alla tariffa ordinaria 2026 di 2,58 euro per kW. La prima avrebbe un bollo annuo di 180,60 euro, la seconda di 206,40 euro. Applicando il criterio del decreto, il risparmio dell’esempio sarebbe 180,60 euro: il bollo dell’auto da 80 kW resterebbe da pagare.

La norma guarda alla singola persona fisica tenuta alla tassa, non al numero di veicoli presenti in famiglia. Se le auto fanno capo a soggetti passivi diversi, bisogna verificare separatamente i requisiti di ciascuno. Per chi possiede anche una moto o un ciclomotore a benzina, il decreto stabilisce una disciplina specifica: l’esenzione per questi mezzi può spettare soltanto quando la persona non risulta soggetta al bollo per alcuna autovettura fino a 80 kW.

Una vettura che gode già di un’agevolazione regionale comporta una spesa inferiore e quindi un beneficio economico aggiuntivo più contenuto. Se il bollo è già integralmente azzerato per un’altra esenzione, l’effetto immediato sul portafoglio è zero euro. Un esempio concreto arriva dalla Lombardia: la domiciliazione bancaria dà diritto a una riduzione del 15% sul bollo dovuto. Applicata ai 206,40 euro dell’esempio Euro 6 da 80 kW, porta la tassa a 175,44 euro, oltre alla commissione prevista per l’addebito.

Conta la scadenza del versamento

Non basta che il bollo riguardi alcuni mesi del 2027: è il termine ordinario di pagamento a dover cadere tra il primo gennaio e il 31 dicembre di quell’anno. Un versamento dovuto nel 2026 rimane dovuto anche se copre parte del 2027. Per la stessa ragione l’esenzione non cancella i bolli arretrati relativi a scadenze precedenti.

Nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome titolari della tassa come tributo proprio, il decreto subordina l’applicazione della misura a un accordo con ciascuna autonomia interessata.

Come sapere quanto si risparmia

Il punto di partenza è la carta di circolazione, o il Documento unico: lì si verificano potenza e caratteristiche del veicolo. Per calcolare l’importo del bollo, gli eventuali decimali dei kW non vengono considerati; la formulazione della nuova esenzione parla di potenza non superiore a 80 kW.

Stabilita la potenza bisogna controllare alimentazione, soggetto tenuto al pagamento, assicurazione, presenza di altre auto idonee e data della scadenza ordinaria. Il decreto non descrive per ora una procedura nazionale di domanda per la nuova esenzione. Per un’unica auto Euro 6 da 80 kW soggetta al bollo ordinario, gli esempi regionali esaminati collocano dunque il possibile risparmio annuo fra 206,40 e 249,60 euro, usando le tariffe 2026. Una Euro 0 può superare quelle cifre; un’auto già agevolata può far risparmiare meno o nulla

Quali auto non pagano il bollo? Esenzioni e riduzioni regione per regione

Comprare un’auto elettrica significa smettere di pagare il bollo? Dipende dalla regione in cui risiede il proprietario. Una vettura ibrida beneficia sempre di qualche agevolazione? No, non sempre, perché in molte regioni è tassata come un tradizionale modello a benzina o diesel. Nemmeno la presenza di un impianto GPL garantisce automaticamente uno sconto considerando che le monofuel, le bifuel di fabbrica e le auto trasformate dopo l’immatricolazione possono ricevere trattamenti differenti.

Il bollo è una tassa legata al possesso del veicolo e la sua disciplina nasce dall’intreccio fra norme statali e disposizioni regionali. Alcune agevolazioni valgono sull’intero territorio nazionale mentre le amministrazioni locali possono introdurre esenzioni più lunghe, riduzioni aggiuntive o incentivi subordinati alla rottamazione di un’automobile inquinante. A questo quadro si aggiunge la nuova esenzione prevista dal decreto legge 162 del 2026 per alcuni versamenti in scadenza nel 2027.

Ne deriva una mappa tutt’altro che uniforme. Nel 2026 la stessa vettura ibrida può non pagare nulla per diversi anni in una Regione, ottenere soltanto una riduzione in un’altra e versare l’importo intero altrove. Per i pagamenti ordinariamente dovuti nel 2027 bisogna verificare anche la nuova misura nazionale, senza confonderla con le agevolazioni regionali pluriennali.

Tra auto elettriche e ibride

La regola nazionale riconosce ai veicoli azionati solo da un motore elettrico l’esenzione dal bollo per cinque anni a decorrere dalla prima immatricolazione. Una volta concluso il quinquennio l’auto elettrica paga il 25% della tassa prevista per un modello equivalente alimentato a benzina. Lombardia e Piemonte applicano condizioni più favorevoli mentre la Valle d’Aosta prolunga il periodo senza bollo fino a otto anni per i mezzi che soddisfano i requisiti regionali.

L’acquisto di un’elettrica usata non fa ripartire il conteggio. Se la vettura è stata immatricolata tre anni prima, al nuovo proprietario restano soltanto due anni di esenzione. Lo stesso principio vale quando la prima registrazione è avvenuta all’estero o in un’altra Regione.

Nel 2026 essere proprietari di una mild hybrid, di una full hybrid o di una plug-in non comporta l’azzeramento del bollo. Ogni regione può scegliere quali tecnologie premiare, stabilendo durata, soglie di potenza, limiti alle emissioni e finestre temporali. Dal 2027 anche un’ibrida a benzina o gasolio può rientrare nella nuova esenzione, se soddisfa il limite di 80 kW e gli altri requisiti del decreto.

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano la durata del beneficio varia anche in funzione della quantità di CO2dichiarata in fase di omologazione.

GPL e metano, lo sconto non riguarda tutte le auto

Le auto omologate per circolare solo a GPL o metano pagano un quarto della tassa prevista per un corrispondente modello a benzina. Il risparmio raggiunge quindi il 75%, ma non coincide con una completa esenzione.

La riduzione non si estende alle comuni bifuel benzina-GPL o benzina-metano. In questi casi entrano in gioco le scelte della Regione, l’origine dell’impianto, la potenza e la data dell’eventuale trasformazione. Lombardia e Piemonte esentano stabilmente le vetture alimentate soltanto a gas mentre Basilicata, Puglia e Provincia autonoma di Trento concedono periodi temporanei più favorevoli anche ad alcune bifuel.

La nuova esenzione per le auto fino a 80 kW

La nuova esenzione riguarda una persona fisica tenuta al bollo, un solo veicolo assicurato e i versamenti il cui termine ordinario cade tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2027. Tra le auto rientrano quelle alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW. La soglia comprende quindi anche le vetture da 80 kW esatti e può interessare ibride e bifuel. Le auto solo elettriche o alimentate soltanto a gas restano soggette alle agevolazioni già previste.

Se la stessa persona ha più auto idonee, l’esenzione si applica a quella meno potente. A parità di kW, alla vettura per cui sarebbe dovuto il bollo più basso. In assenza di un’autovettura fino a 80 kW per la quale sia soggetta al tributo, rientra anche un motociclo o ciclomotore a benzina. Non sono previsti limiti di reddito, requisiti legati alla classe Euro o l’obbligo di acquistare un veicolo nuovo. Per Regioni a statuto speciale e Province autonome titolari della tassa come tributo proprio è richiesto un accordo con ciascuna autonomia.

Conta il termine ordinario del versamento e non l’anno coperto in tutto o in parte dal bollo. Un pagamento dovuto nel 2026 resta dovuto anche se riguarda mesi del 2027 mentre un rinnovo in scadenza nel 2027 rientrare nell’esenzione. Gli arretrati non diventano esenti se vengono saldati in ritardo.

In Piemonte elettriche e GPL non pagano mai

Il Piemonte applica uno dei regimi più generosi d’Italia. Le automobili elettriche e quelle alimentate soltanto a GPL o metano godono di un’esenzione permanente. Per le ibride benzina-elettrico immatricolate nuove dal primo gennaio 2025 il beneficio ha cambiato forma. I veicoli M1 e N1, comprese le plug-in, devono appartenere almeno alla classe Euro 6 e avere una potenza non superiore a 100 kW. Se i requisiti sono rispettati, il bollo viene ridotto del 50% per le prime cinque annualità.

Le bifuel benzina-GPL o benzina-metano dotate dell’impianto dal costruttore non pagano per cinque anni. Dal sesto anno la tassa torna dovuta, ma per le vetture alimentate a GPL viene ridotta a un quarto e per quelle a metano a un quinto. Se non superano 100 kW, i veicoli trasformati dopo la produzione possono ottenere cinque annualità di esenzione, ma in seguito devono corrispondere la tariffa stabilita dalla Regione.

In Valle d’Aosta l’elettrica è esente per otto anni

La Valle d’Aosta aggiunge tre anni alla franchigia nazionale. I veicoli elettrici nuovi immatricolati dal primo gennaio 2019 possono quindi restare senza bollo per otto anni complessivi. Il beneficio continua anche quando l’auto viene venduta a un altro residente nella Regione. Se il mezzo arriva da un diverso territorio, l’esenzione vale solo per il periodo residuo calcolato dalla prima immatricolazione.

Le ibride termico-elettriche e le vetture a idrogeno immatricolate fra il 2020 e il 2022 hanno ricevuto l’esenzione per il primo periodo fisso e per le quattro annualità seguenti. Le nuove ibride registrate dal 2023 non entrano più in questo regime.

Lombardia, quando c’è l’esenzione permanente

Anche la Lombardia azzera stabilmente il bollo per le elettriche pure, le auto alimentate a GPL o metano e quelle mosse soltanto dall’idrogeno.

Le ibride benzina-elettrico immatricolate dal primo gennaio 2026 seguono invece un sistema basato sulle emissioni. Il beneficio riguarda i veicoli M1 e N1, comprese le plug-in, con motore termico non superiore a 100 kW. Quando la CO₂ dichiarata è compresa fra 1 e 60 grammi per chilometro, il bollo viene dimezzato per 60 mesi; se il valore supera 60 ma non oltrepassa 120 g/km, la riduzione del 50% dura 24 mesi.

Un secondo incentivo è collegato alla demolizione di un mezzo inquinante. Acquistando nel 2026 un’autovettura Euro 6 fino a 100 kW con alimentazione ammessa dalla normativa regionale e rottamando un veicolo delle classi previste, si possono ottenere tre anni senza bollo e due anni successivi con lo sconto del 50%.

Chi non rientra in queste misure può comunque ridurre del 15% il tributo tramite domiciliazione bancaria.

Agevolazioni in Liguria e Veneto

Le elettriche immatricolate in Liguria seguono il quinquennio previsto a livello nazionale. Terminato questo periodo, le auto versano un quarto della tassa calcolata per i corrispondenti modelli a benzina. Per ibride e bifuel la situazione cambia a seconda dell’anno di immatricolazione. Le vetture ibride benzina-elettrico, benzina-idrogeno o diesel-elettrico registrate nel 2022 hanno ottenuto l’esenzione per il primo bollo e per le quattro annualità successive. Lo stesso regime è stato riconosciuto ad alcune automobili a doppia alimentazione. Nel 2023 la durata è scesa al primo periodo fisso e alle due annualità seguenti.

Il Veneto applica alle elettriche la franchigia nazionale di cinque anni. Per le auto ibride benzina-elettrico, diesel-elettrico o termico-elettrico è prevista l’esenzione per tre annualità dalla prima immatricolazione. Lo stesso trattamento viene riconosciuto alle vetture con doppia alimentazione benzina-idrogeno.

Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, il punto

In Emilia-Romagna le elettriche non pagano il bollo per cinque anni e, al termine, versano il 25% della tariffa riferita a un’automobile a benzina. Le vetture omologate per funzionare soltanto a GPL o metano corrispondono a loro volta un quarto dell’importo ordinario. Per una nuova ibrida immatricolata nel 2026 non è prevista una franchigia regionale generalizzata.

Il quadro del Friuli-Venezia Giulia è simile. Le elettriche usufruiscono del quinquennio nazionale, mentre le monofuel a GPL o metano pagano il 25%. Non emerge un’agevolazione estesa indistintamente alle nuove ibride del 2026. In questa Regione la gestione della tassa automobilistica spetta all’Agenzia delle Entrate.

Cosa succede a Trento e Bolzano

Nella Provincia autonoma di Trento le elettriche sono esenti per cinque anni. Per le altre alimentazioni ecologiche è stato introdotto un meccanismo graduato che riguarda i veicoli fino a 185 kW alimentati, anche in forma doppia, a Gpl, metano o idrogeno, oltre alle ibride elettrico-termiche.

Quando le emissioni sono comprese fra 1 e 30 g/km, l’esenzione dura 60 mesi. La franchigia scende a 36 mesi nella fascia fra 31 e 60 g/km, passa a 24 mesi tra 61 e 95 g/km e si riduce a 12 mesi per i veicoli che emettono da 96 a 135 g/km. Oltre la soglia di 135 g/km il beneficio non spetta. Le auto alimentate a idrogeno sono esenti per 60 mesi.

Dal 2025 la Provincia autonoma di Bolzano riconosce cinque anni di esenzione alle elettriche e alle vetture alimentate a idrogeno. Il beneficio può riguardare anche veicoli usati che entrano nella competenza tributaria provinciale per il periodo residuo calcolato dalla prima immatricolazione.

Per le altre alimentazioni ecologiche, comprese le ibride, la potenza non deve superare 185 kW e le emissioni devono rimanere entro 115 g/km. La durata raggiunge 60 mesi fino a 30 g/km, scende a 36 mesi fra 31 e 60 g/km, si riduce a 24 mesi tra 61 e 95 g/km e si ferma a 12 mesi nella fascia compresa fra 96 e 115 g/km.

Facilitazioni in Toscana, Marche e Umbria

La Toscana applica alle elettriche i cinque anni stabiliti dalla normativa statale. Dal sesto anno le auto versano il 25% della tassa prevista per il corrispondente modello a benzina. Le auto omologate a GPL o metano pagano anch’esse un quarto della tariffa ordinaria. Per le ibride immatricolate nel 2026 non è prevista una franchigia regionale generalizzata.

Le Marche riconoscono un’esenzione particolarmente lunga, ma impongono un limite di potenza che esclude numerosi modelli presenti sul mercato. Le nuove ibride benzina-elettrico, diesel-elettrico o benzina-idrogeno, immatricolate per la prima volta nella Regione negli anni dal 2023 al 2026, non devono superare una potenza complessiva di 66 kW. Quando la soglia viene rispettata, il proprietario non paga per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive.

In Umbria le elettriche usufruiscono dei cinque anni nazionali mentre le automobili alimentate esclusivamente a GPL o metano pagano il 25% della tassa ordinaria. Le passate agevolazioni per veicoli ibridi e a idrogeno erano collegate a finestre di immatricolazione comprese fra il 2013 e il 2017. Chi compra una nuova ibrida nel 2026 non può quindi accedere a quei regimi.

Lazio, l’esenzione per le nuove ibride è terminata

L’agevolazione triennale concessa alle ibride benzina-elettrico e alle vetture benzina-idrogeno non si applica alle immatricolazioni avvenute nel Lazio dopo il 31 dicembre 2022. Di conseguenza, una nuova ibrida acquistata nel 2026 paga normalmente il bollo il cui termine ordinario cade nello stesso anno; per un versamento in scadenza nel 2027 va verificata anche la nuova esenzione fino a 80 kW.

Da quest’anno è però disponibile uno sconto del 10% per chi attiva la domiciliazione bancaria nei termini stabiliti. La misura non dipende dal tipo di alimentazione e può quindi interessare anche automobili tradizionali.

Tra Abruzzo, Molise, Calabria e Basilicata

In Abruzzo le elettriche non pagano per cinque anni e versano il 25% dopo la scadenza. Le vetture che circolano a GPL o metano sono assoggettate a un quarto della tariffa ordinaria. Le esenzioni triennali concesse in passato alle ibride interessavano auto immatricolate nel periodo 2019-2021. Quella finestra non può essere utilizzata per un modello nuovo registrato nel 2026.

In Molise un’elettrica segue il quinquennio nazionale mentre una vettura a GPL o metano paga il 25% della tariffa prevista per il modello a benzina.

Anche in Calabria il riferimento generale resta la disciplina statale. Le elettriche non pagano per cinque anni e le monofuel a gas beneficiano della riduzione del 75%.

La Basilicata concede ai nuovi veicoli M1 e N1 alimentati a GPL o metano l’esenzione per il primo periodo fisso e per le cinque annualità seguenti. Lo stesso trattamento viene riconosciuto alle bifuel benzina-GPL e benzina-metano dotate dell’impianto fin dall’origine. Le auto nuove ibride benzina-elettrico, diesel-elettrico o benzina-idrogeno beneficiano invece di un’esenzione quinquennale. Una volta terminato il periodo, le monofuel a gas continuano a pagare il 25% mentre le bifuel e le ibride tornano alla tassazione intera.

Campania, fino a otto anni con la rottamazione

La Campania ha abrogato l’esenzione ordinaria triennale che interessava le ibride immatricolate fino al 2024. Per le nuove registrazioni del 2026 resta un trattamento collegato alla sostituzione di un mezzo più inquinante. Il proprietario che rottama un’autovettura compresa tra Euro 0 ed Euro 4 e acquista una nuova Euro 6 o superiore con potenza non oltre 100 kW può accedere a benefici differenziati. L’esenzione raggiunge otto anni nel caso di un’elettrica pura o di un veicolo a idrogeno, mentre si ferma a due anni per alcune ibride benzina-elettrico o metano-elettrico.

Terminato il periodo agevolato, soltanto le elettriche continuano a pagare un importo pari a un quarto della tassa calcolata per la corrispondente vettura a benzina. La domiciliazione bancaria permette invece di ridurre del 10% qualsiasi bollo ammesso al servizio.

Cosa succede in Puglia, Sicilia e Sardegna

In Puglia i nuovi veicoli M1 e N1 alimentati esclusivamente a GPL o metano, così come quelli dotati in fabbrica della doppia alimentazione benzina-GPL o benzina-metano, non pagano per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive. Il medesimo regime interessa le ibride benzina-elettrico e diesel-elettrico immatricolate dal 2014. Dal 2018 l’agevolazione è stata estesa anche ai veicoli alimentati a idrogeno. Al termine della franchigia, le vetture a Gpl o metano mantengono lo sconto del 75%, mentre ibride e bifuel tornano a pagare secondo la disciplina applicabile.

La Sicilia ha introdotto una nuova finestra valida dal primo gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. I veicoli di nuova immatricolazione appartenenti alle alimentazioni individuate dalla legge regionale possono ottenere cinque anni di esenzione. Il beneficio comprende le elettriche, le ibride elettrico-termiche plug-in e full hybrid, i veicoli Lng o BioLng e quelli alimentati a idrogeno. Per le elettriche la durata coincide con il regime nazionale.

La Sardegna applica alle elettriche l’esenzione nazionale di cinque anni. Terminato il periodo, le auto pagano un quarto della tassa prevista per il corrispondente modello a benzina. La stessa percentuale viene applicata alle automobili omologate per circolare esclusivamente a GPL o metano. Non è indicata un’agevolazione generalizzata per le nuove ibride immatricolate nel 2026.

Le abitudini silenziose che danneggiano l’auto e il portafoglio

Alcuni gesti diventano talmente automatici da passare inosservati. Una mano appoggiata sulla leva del cambio, il piede sulla frizione in attesa del verde oppure qualche chilometro di troppo con la spia della riserva accesa sembrano comportamenti innocui, eppure alla lunga possono contribuire all’usura dell’auto.

Secondo un’analisi di Parclick, piattaforma specializzata nella prenotazione online dei parcheggi, circa un guasto su quattro sarebbe legato a distrazioni o cattive abitudini del conducente. Correggere alcuni comportamenti può aiutare a risparmiare sulle visite dal meccanico, soprattutto in un periodo segnato dall’aumento dei prezzi di ricambi e manodopera.

Cambio, frizione e serbatoio

Tra le abitudini da perdere figura quella di utilizzare la leva del cambio come poggiabraccio. La pressione esercitata continuamente può aumentare l’usura dei meccanismi interni della trasmissione: una volta inserita la marcia è, insomma, meglio riportare la mano sul volante.

Attenzione pure alla frizione. Aspettare il verde al semaforo tenendo la prima inserita e il pedale premuto sottopone il sistema di disinnesto a uno sforzo inutile. In caso di sosta prolungata conviene inserire la folle e togliere il piede dal pedale.

Nemmeno viaggiare abitualmente in riserva rappresenta una buona idea. Con pochissimo carburante nel serbatoio, la pompa può trovarsi maggiormente esposta ai depositi presenti sul fondo e avere più difficoltà a raffreddarsi. Parclick suggerisce di rifornire l’auto prima di scendere sotto l’ultimo quarto.

Occhio a freni e pneumatici

Durante i parcheggi capita di urtare un marciapiede o di strisciare la gomma contro il cordolo. Se l’episodio si ripete spesso, lo pneumatico rischia di subire danni che a prima vista possono sfuggire. Avvicinarsi lentamente e controllare di tanto in tanto le condizioni delle gomme aiuta a evitare brutte sorprese.

Lo stesso vale per la pressione. Gomme troppo sgonfie o eccessivamente gonfie si consumano in maniera irregolare, modificano l’area di contatto con l’asfalto e possono incidere sui consumi: ecco perché il controllo andrebbe effettuato a pneumatici freddi almeno una volta al mese.

In discesa è meglio non affidarsi continuamente al pedale del freno. Dischi e pastiglie rischiano di scaldarsi troppo, con conseguenze sulla frenata e sulla loro durata. Su un’auto manuale dà una mano il freno motore, scegliendo la marcia adatta alla pendenza.

Piccoli gesti che costano cari

Partire a tutto gas appena avviato il motore è una pessima abitudine. Olio e componenti hanno bisogno di scaldarsi, perciò nei primi chilometri vale la pena non esagerare con acceleratore e giri.

Sulla vernice possono rimanere aloni difficili da togliere se gli escrementi degli uccelli vengono lasciati troppo a lungo sulla carrozzeria, soprattutto sotto il sole, da qui il consiglio di pulirli appena possibile.

Fischi, ronzii e scricchiolii insoliti non andrebbero ignorati soltanto perché l’auto continua a funzionare normalmente. Individuare presto un problema può impedire che un componente relativamente economico da sostituire provochi danni ben più seri.

Chiude l’elenco un gesto apparentemente insignificante come continuare a premere il comando dell’alzacristalli quando il vetro ha già raggiunto il fine corsa: insistere sollecita inutilmente motorino, guide e supporti. Dieci piccole abitudini, dunque, che prese singolarmente sembrano poca cosa, ma ripetute ogni giorno possono presentare il conto in officina.

Lunghe code dai benzinai, quanto si risparmia davvero sul pieno

La stangata sui prezzi dei carburanti trova una prima e concreta battuta d’arresto. A partire da oggi, Enilive (Eni) e IP hanno introdotto un tetto massimo ai prezzi di vendita per tutelare i consumatori dal continuo rialzo dei listini: 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro al litro per il diesel. La misura, prevista per un periodo iniziale di 30 giorni, viene applicata sull’intera rete distributiva italiana, comprese le stazioni autostradali, storicamente tra le più onerose.

Lunghe code dai benzinai

L’effetto dell’annuncio non si è fatto attendere. Fin dalle prime ore del mattino si registrano lunghe file presso le stazioni di servizio Enilive ed IP, in particolare lungo le arterie ad alto traffico e nei punti vendita autostradali.

Centinaia di automobilisti si sono messi in incolonnamento pur di approfittare immediatamente delle tariffe bloccate, con inevitabili rallentamenti alla viabilità locale attorno ai piazzali delle stazioni più frequentate.

Il calcolo del risparmio: fino a 11 euro per un pieno

L’impatto economico per gli automobilisti varia a seconda del tipo di veicolo, del carburante e soprattutto dell’area geografica (autostrade vs rete ordinaria).

Il price cap fissa un limite massimo: dove i prezzi erano già inferiori a 1,99 €/l per la verde o 2,19 €/l per il gasolio, il costo alla pompa rimane invariato. Nei distributori dove i prezzi avevano invece superato la soglia critica, la sforbiciata è tangibile.

Risparmio medio su un pieno da 50 litri

  • Benzina (Rete Ordinaria): con un taglio medio stimato attorno ai 17 centesimi al litro sui listini più alti, il risparmio stimato sulle stazioni di fascia alta si attesta tra i 8,50 € e i 9,35 € a pieno.
  • Gasolio / Diesel: il tetto a 2,19 €/l consente un contenimento analogo sui picchi recenti, portando a un risparmio compreso tra 6,00 € e 8,50 € a pieno.
  • Tratti Autostradali: sui distributori autostradali, dove la benzina servita o self aveva toccato vette vicine o superiori ai 2,20 €/l, le associazioni dei consumatori come Codacons ed Adusbef stimano un beneficio massimo che può raggiungere gli 11,20 euro per singolo pieno da 50 litri.

Dettaglio della misura e impatto sul mercato

CarburanteTetto Massimo FissatoTaglio Stimato / LitroRisparmio Medio Pieno (50L)
Benzina1,99 €/l~ 0,17 €/l8,50 € – 11,20 €
Diesel / Gasolio2,19 €/l~ 0,12 – 0,15 €/l6,00 € – 8,50 €

Auto contro un animale: come ottenere il risarcimento e a chi rivolgersi

Per sapere chi paga i danni quando un animale attraversa improvvisamente la strada e finisce contro un’auto bisogna tenere conto che la risposta cambia in base alla specie coinvolta, alla presenza di un proprietario, alle caratteristiche della carreggiata e alla condotta tenuta dal conducente.

Ecco quindi che un cinghiale non viene trattato dalla legge come un cane con microchip. Allo stesso modo, una mucca fuggita da un allevamento pone problemi diversi rispetto a un randagio. Prima di inviare lettere o richieste economiche occorre quindi ricostruire la natura dell’animale e la possibile responsabilità di chi avrebbe dovuto controllarlo. Un incidente può coinvolgere più responsabilità: basti pensare a un cervo che entra in autostrada attraverso uno squarcio noto nella recinzione oppure a un cane lasciato libero vicino a una carreggiata sulla quale l’automobilista procedeva oltre il limite.

Fauna selvatica, la richiesta va presentata alla Regione

Per cinghiali, cervi, caprioli e altri animali selvatici protetti, il punto di riferimento è l’articolo 2052 del Codice civile, dedicato ai danni provocati dagli animali. La fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, mentre le funzioni di tutela, controllo e gestione sono attribuite alle Regioni.

La regola è stata chiarita dalla sentenza 7969 del 2020 della Corte di Cassazione. Secondo i giudici il danneggiato deve rivolgere l’azione contro la Regione, che potrà poi rivalersi sull’ente al quale abbia delegato concrete funzioni di gestione faunistica.

Al proprietario dell’auto spetta dimostrare la dinamica dell’incidente, il coinvolgimento dell’animale e il rapporto tra l’attraversamento e i danni subiti. Una volta forniti questi elementi, la Regione può sottrarsi alla responsabilità provando il caso fortuito, vale a dire un fattore esterno imprevedibile e inevitabile capace di interrompere il rapporto causale.

La sola imprevedibilità dei movimenti di un cinghiale non basta perché il comportamento istintivo della fauna rientra nel rischio collegato alla sua gestione. Può invece assumere rilievo una condotta gravemente imprudente del guidatore, una velocità incompatibile con la strada oppure una manovra estranea all’attraversamento dell’animale. Neppure il cartello triangolare che segnala il pericolo di animali selvatici decide da solo la controversia. La sua presenza non libera la Regione mentre l’assenza del segnale non garantisce il risarcimento.

Quando risponde il gestore della strada

Anas, Comuni, Province e concessionari autostradali non sono sempre estranei alla vicenda. La loro responsabilità può emergere attraverso l’articolo 2051 del Codice civile, relativo ai danni causati dalle cose in custodia, quando l’ingresso dell’animale dipende da un difetto riconducibile alla strada o alle sue protezioni.

Il caso più intuitivo riguarda un’autostrada delimitata da reti: se un animale entra da una recinzione squarciata, abbattuta o priva di manutenzione, il concessionario può essere chiamato a rispondere. Lo stesso ragionamento vale per un cancello lasciato aperto o per un varco già segnalato senza che siano stati eseguiti interventi. Sulle strade ordinarie aperte la sola presenza di un animale non dimostra invece un difetto della carreggiata.

Regione e custode della strada possono essere chiamati nello stesso procedimento quando i fatti indicano responsabilità concorrenti. Davanti a danni elevati o lesioni personali conviene far esaminare verbali, fotografie e competenze territoriali da un legale prima di scegliere un unico destinatario.

Animali domestici e bestiame, paga il proprietario

Se l’urto coinvolge un cane di proprietà, un cavallo, una mucca o un altro animale riconducibile a una persona, la richiesta va indirizzata al proprietario o a chi se ne serviva nel momento dell’incidente. L’articolo 2052 del Codice civile stabilisce che la responsabilità permane anche quando l’animale sia fuggito o si sia smarrito. Non occorre provare una colpa tradizionale, come una dimenticanza o un recinto lasciato aperto: il proprietario risponde salvo che riesca a dimostrare il caso fortuito. Restano da accertare l’identità dell’animale, il collegamento con il danno e l’assenza di comportamenti del conducente capaci di incidere sulla collisione.

Per un cane, il microchip può condurre all’intestatario attraverso la lettura eseguita dalla polizia o dai servizi veterinari. Nel caso del bestiame aiutano marchi auricolari, tatuaggi identificativi, testimonianze e provenienza dell’animale. Il cittadino non dispone di libero accesso ai dati personali dell’anagrafe canina, ragione per cui l’intervento delle autorità assume un peso decisivo.

Quando il proprietario possiede una polizza di responsabilità civile familiare, agricola o aziendale, la pratica può essere gestita dalla compagnia. Se manca una copertura, la domanda viene rivolta alla persona responsabile.

Il conducente può avere una parte di colpa

L’articolo 2052 non assegna il cento per cento della ragione all’automobilista. La sua condotta viene valutata anche alla luce dell’articolo 2054 del Codice civile, che impone al conducente di provare di aver adottato ogni cautela ragionevole per evitare il danno.

Una velocità eccessiva, l’uso del cellulare, la distrazione o una frenata tardiva possono produrre un concorso di colpa, riducendo l’importo riconosciuto. Nei casi più netti, il comportamento di chi guidava può assumere un ruolo tanto determinante da escludere la responsabilità altrui. Per questa ragione acquistano valore i dati della scatola nera, le riprese della dashcam, le tracce di frenata e le dichiarazioni dei testimoni. Anche l’assenza di una contravvenzione non dimostra necessariamente una condotta impeccabile così come un danno molto esteso non prova una velocità irregolare.

Cane randagio, la richiesta è più complessa

Nel caso di un cane randagio non c’è un proprietario identificabile al quale applicare la stessa logica usata per un animale domestico, mentre le attività di prevenzione e cattura vengono distribuite tra Comuni, aziende sanitarie e servizi territoriali dalle singole leggi regionali.

L’orientamento ricorrente riconduce questi casi all’articolo 2043 del Codice civile, fondato sulla colpa. Chi chiede il risarcimento deve allora individuare l’ente incaricato del controllo nel luogo dell’incidente e dimostrare una specifica omissione, non la sola comparsa del cane sulla strada. Possono contare, per esempio, ripetute segnalazioni rimaste senza risposta, la presenza stabile di un branco già conosciuto o il mancato intervento dopo richieste documentate. In assenza di simili elementi, ottenere denaro da un’amministrazione pubblica diventa assai più difficile.

La domanda va trasmessa con Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno al soggetto individuato. Nel caso della fauna selvatica, il destinatario iniziale è la Regione in cui si trova il tratto stradale. Sul sito istituzionale si può cercare l’ufficio sinistri, l’avvocatura o la compagnia che gestisce le richieste per conto dell’ente. Alla comunicazione vanno allegati il verbale, le fotografie, i dati dei testimoni, il documento di proprietà del veicolo, il preventivo di riparazione, le fatture già sostenute e gli eventuali certificati medici.

Se l’ente respinge la domanda o non risponde, il danneggiato può valutare una negoziazione, una mediazione quando prevista oppure un’azione giudiziaria. Prima di attendere mesi è bene verificare i termini applicabili al caso, perché prescrizione e procedure amministrative possono variare in base al soggetto chiamato in causa.

Auto diesel, quando scatta l’esenzione del bollo

Anche il proprietario di un’auto diesel beneficia dell’esenzione dal bollo prevista per il 2027. A fare la differenza non è tanto il tipo di alimentazione ma requisiti come potenza, intestatario, copertura assicurativa e scadenza del pagamento.

La norma non cancella il bollo auto, ma introduce un’esenzione circoscritta al 2027 e riservata a un solo veicolo per ogni persona fisica che rispetti le condizioni previste. Il decreto è entrato in vigore il 18 settembre, mentre il Parlamento ha avviato l’iter di conversione, durante il quale il contenuto può ancora essere modificato.

Le auto diesel rientrano nell’esenzione

L’agevolazione riguarda le auto alimentate a benzina o gasolio tra cui quelle nelle quali uno di questi carburanti viene utilizzato insieme a un’altra fonte di propulsione. Il possessore di una vettura diesel non viene quindi escluso a causa dell’alimentazione. Nel perimetro possono rientrare tanto le auto diesel quanto le motorizzazioni ibride che abbinano il propulsore a gasolio a un motore elettrico. Il medesimo principio vale per le ibride a benzina, comprese mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid purché siano rispettate la soglia di potenza e le altre condizioni stabilite dal decreto.

L’apertura alle combinazioni con un’altra fonte di propulsione comprende anche le vetture bifuel benzina-Gpl o benzina-metano. Resta decisiva l’alimentazione omologata e riportata nei documenti del mezzo: una definizione commerciale usata dal costruttore non basta per stabilire il diritto al beneficio.

L’esenzione si applica ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2027. A fare fede è la scadenza fiscale prevista per quel versamento. Un bollo che termina nel novembre 2026 e deve essere rinnovato entro dicembre resta dovuto per intero, anche se copre diversi mesi del 2027. Se al contrario il periodo precedente si conclude a dicembre 2026 e il termine ordinario per il rinnovo cade a gennaio 2027, il pagamento rientra nell’esenzione, sempre che siano soddisfatti tutti gli altri requisiti.

La norma non introduce rimborsi proporzionali per i mesi del 2027 già coperti da un versamento effettuato nel 2026. Neppure un pagamento arretrato cambia natura soltanto perché viene eseguito durante l’anno agevolato: un bollo dovuto nel 2026 resta dovuto con le eventuali sanzioni e gli interessi previsti.

Il limite è fissato a 80 kW

Per beneficiare dell’esenzione l’auto diesel deve avere una potenza non superiore a 80 kW, equivalenti a circa 109 CV. La soglia comprende anche i veicoli che riportano esattamente 80 kW. Basta superarla di un solo kilowatt per restare fuori. Non è prevista una franchigia sui primi 80 kW. Un’automobile da 81 kW non ottiene uno sconto calcolato sulla parte inferiore alla soglia, ma continua a essere soggetta al bollo secondo le regole ordinarie.

Il valore da controllare si trova nel campo P.2 della carta di circolazione o del Documento unico. La verifica va condotta sulla versione posseduta perché lo stesso modello può essere commercializzato con motori, potenze e allestimenti diversi. La cilindrata, il nome della vettura o la potenza attribuita alla gamma non consentono di determinare l’accesso all’agevolazione fiscale.

Le regole ordinarie del bollo prendono come riferimento la potenza fiscale riportata nei documenti del veicolo, non la somma dei valori dichiarati per i singoli motori. Il decreto 162 non introduce una definizione autonoma per il calcolo della potenza delle ibride. Per questo motivo, soprattutto quando il valore commerciale supera 80 kW ma quello indicato nel campo P.2 rimane sotto il limite, bisogna controllare le istruzioni applicative emanate dall’amministrazione competente.

Una vettura diesel mild hybrid annunciata, per esempio, con una potenza complessiva di 110 o 120 CV non va considerata esclusa. Il primo riscontro va eseguito sul Documento unico, seguito dalla verifica della posizione fiscale attraverso i servizi regionali.

L’esenzione spetta soltanto alle persone fisiche

L’agevolazione è riservata alle persone fisiche soggette al pagamento della tassa automobilistica. Le società e gli altri soggetti giuridici restano esclusi, anche quando utilizzano auto diesel con potenza inferiore a 80 kW.

Una vettura aziendale intestata a una società non diventa agevolabile perché viene guidata da un dipendente. Diversa è la posizione dell’imprenditore individuale o del professionista con partita Iva. Nei contratti di leasing o di noleggio a lungo termine bisogna individuare il soggetto tenuto fiscalmente al versamento.

Il decreto concede l’esenzione per una sola auto. Chi possiede più auto diesel o a benzina entro gli 80 kW non può però scegliere su quale applicare il vantaggio. La norma attribuisce il beneficio alla vettura con la potenza più bassa. In presenza di due mezzi con lo stesso numero di kilowatt, viene esentata l’automobile per la quale sarebbe dovuto il bollo meno costoso.

Un contribuente con una diesel da 55 kW e un’altra da 75 kW non paga allora il bollo sulla prima, mentre la seconda continua a seguire il regime ordinario. Se le due vetture fanno capo a persone diverse dello stesso nucleo familiare, ciascun intestatario può accedere alla propria esenzione, purché rispetti autonomamente tutti i requisiti.

La potenza entro 80 kW e l’alimentazione a gasolio non sono sufficienti. Il decreto richiede che il mezzo individuato sia assicurato in quanto collega il vantaggio fiscale alla presenza di una copertura di responsabilità civile valida. Il testo non specifica con quale data debba essere verificata la copertura, né chiarisce come trattare una polizza sospesa per una parte dell’anno. Fino alla pubblicazione delle istruzioni operative, un veicolo privo di assicurazione o con una situazione assicurativa incerta non può essere considerato automaticamente ammesso.

Nessun limite legato a ISEE, età o classe ambientale

Il decreto non introduce soglie di reddito e non richiede la presentazione dell’ISEE. Il beneficio può spettare indipendentemente dall’età, dalla professione e dalla condizione economica del contribuente. Neanche l’anzianità dell’auto diesel costituisce un criterio di esclusione. Possono rientrare veicoli nuovi e usati, senza una classe Euro minima purché l’alimentazione e la potenza corrispondano alle indicazioni della norma. Non sono richiesti l’acquisto di una nuova vettura, la rottamazione di quella precedente o un determinato anno di immatricolazione.

La classe ambientale continua però a incidere sull’importo che sarebbe stato dovuto in assenza dell’agevolazione. Poiché le tariffe ordinarie cambiano anche in base alle disposizioni regionali, il risparmio ottenuto da due proprietari di auto con la stessa potenza può risultare differente.

Auto da 80 kW esatti: si ha diritto all’esenzione del bollo?

Una vettura con una potenza esattamente pari a 80 kW rientra nell’esenzione dal bollo prevista per il 2027. Il limite indicato dal decreto comprende anche il valore collocato sulla soglia, ma la potenza è solo uno dei requisiti da rispettare. Che cosa accade allora quando la carta di circolazione riporta una potenza di 80 kW precisi? La risposta arriva dal decreto legge 162 del 2026 secondo cui la vettura è compresa nel beneficio purché ricorrano tutte le condizioni fissate dal provvedimento.

Gli 80 kW sono compresi nel limite

L’articolo 2 del decreto stabilisce che l’esenzione spetta per le autovetture con una potenza non superiore a 80 kW. La formulazione non lascia spazio a dubbi sul valore limite: 80 kW rientrano nel perimetro della misura, ma una potenza anche di poco superiore comporta l’esclusione.

In termini pratici una vettura da 79 kW può accedere all’agevolazione, così come un modello da 80 kW. Un’auto da 81 kW resta invece fuori. Lo stesso principio vale se il dato è espresso con cifre decimali: 80,0 kW sono ammessi mentre 80,1 kW superano la soglia indicata dalla norma.

Per verificare il diritto all’esenzione bisogna consultare la carta di circolazione o il Documento unico di circolazione e proprietà. Il valore da prendere come riferimento è quello espresso in kilowatt, generalmente riportato nel campo P.2. Il nome commerciale del modello offre un’indicazione orientativa. Una stessa auto può essere venduta con motori, allestimenti e livelli di potenza differenti: alcune versioni possono fermarsi sotto gli 80 kW mentre altre superano il limite.

Neanche il numero di cavalli utilizzato nelle pubblicità o più in generale dal materiale promozionale consente sempre una verifica precisa. Un kilowatt equivale a circa 1,3596 cavalli. Di conseguenza, 80 kW corrispondono a circa 108,8 CV, arrotondati comunemente a 109 CV. Ai fini dell’esenzione conta però il dato in kW registrato nei documenti del veicolo.

Non basta il possesso di un’auto da 80 kW

Il rispetto della soglia risolve soltanto la prima parte della verifica. Il decreto riserva l’agevolazione alle persone fisiche che nel 2027 risultano soggetti passivi della tassa automobilistica. Società, imprese e altri soggetti diversi dalle persone fisiche restano fuori dalla misura, anche quando possiedono un’auto da 80 kW o meno. La presenza di una partita Iva non esclude invece un cittadino che detiene la vettura a titolo personale. A contare è chi risulta tenuto al pagamento del bollo e a quale titolo è intestato il mezzo.

Il veicolo deve anche essere assicurato. La norma collega l’esenzione a un solo mezzo coperto da assicurazione, inserendo la regolarità della Rc auto tra le condizioni del beneficio dell’esenzione del bollo auto.

Per le autovetture, il decreto richiama i mezzi alimentati a benzina o gasolio, anche quando queste fonti sono utilizzate insieme a un’altra forma di propulsione. Nel perimetro possono quindi rientrare le auto ibride a benzina o diesel che rispettano il limite degli 80 kW preso in considerazione dai documenti di circolazione. La formulazione comprende anche le vetture bifuel quando la benzina o il gasolio figurano tra le alimentazioni del veicolo. La verifica va comunque effettuata sui dati ufficiali della singola auto senza estensione del beneficio a ogni motorizzazione commercialmente ibrida.

Le auto elettriche non vengono richiamate da questa esenzione. Per questi veicoli continuano a valere i regimi già previsti dalla normativa nazionale e regionale, che possono cambiare in base al luogo di residenza, all’anno di immatricolazione e alla durata delle agevolazioni locali.

Cosa succede se si possiedono più auto

Un proprietario può avere due o più vetture con potenza pari o inferiore a 80 kW, ma l’esenzione viene riconosciuta per un solo veicolo. Il contribuente non può scegliere l’auto sulla quale applicare il beneficio. Quando tutte le vetture possedute soddisfano i requisiti, il decreto assegna l’esenzione a quella con la potenza più bassa. Se un cittadino possiede un’auto da 80 kW e una da 55 kW, sarà la seconda a beneficiare dello sgravio. Il bollo della vettura da 80 kW resterà dovuto.

In caso di identica potenza cambia il criterio. L’agevolazione viene applicata all’automobile per la quale, in assenza della nuova norma, sarebbe previsto l’importo meno elevato della tassa. La scelta può sembrare controintuitiva perché il maggiore risparmio si otterrebbe esentando il veicolo con il bollo più alto. Il decreto segue però una logica diversa e stabilisce quale mezzo debba ricevere il beneficio, senza affidare la decisione al proprietario.

Il provvedimento si applica ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2027. Lo spartiacque non coincide con l’anno al quale il tributo viene associato dal proprietario, ma con la scadenza ordinaria del pagamento. Per capire se un bollo rientra nel beneficio bisogna allore verificare la data prevista dalla propria Regione.

Salvo proroghe o nuove disposizioni, dal 2028 torneranno le regole ordinarie. Il governo ha manifestato l’intenzione di rendere strutturale l’intervento, ma il testo pubblicato finanzia e disciplina l’esenzione per una sola annualità. Per compensare la perdita di gettito, il decreto prevede trasferimenti alle Regioni e alle Province autonome per 2,2935 miliardi di euro nel 2027.

Quanto si risparmia con un’auto da 80 kW

Il vantaggio economico dipende dalla tariffa applicata nella Regione di residenza, dalla classe ambientale del veicolo e dalle discipline locali. Non c’è un risparmio identico per tutti i proprietari di auto da 80 kW. Prendendo come riferimento una tariffa base di 2,58 euro per kW, il bollo ammonterebbe a 206,40 euro. Il calcolo ha comunque un valore indicativo perché alcune Regioni adottano importi diversi e le vetture appartenenti alle classi ambientali più datate possono essere soggette a tariffe maggiori.

Per conoscere la somma reale bisogna utilizzare il servizio di calcolo della propria Regione o quello messo a disposizione dall’Aci con l’inserimento della targa e dei dati richiesti. Il risultato permette di stimare il beneficio, ma l’applicazione dell’esenzione dovrà poi essere verificata attraverso gli archivi regionali.

In ogni caso non è prevista una procedura di richiesta. I dati relativi a intestatario, potenza e caratteristiche del veicolo sono già presenti negli archivi automobilistici mentre la copertura assicurativa può essere controllata attraverso le banche dati dedicate. L’agevolazione è quindi essere gestita sulla base delle informazioni disponibili alle amministrazioni, ma conviene attendere le istruzioni operative della Regione competente prima della scadenza.

Esenzione dal bollo auto: non tutte le aziende possono beneficiarne

Un’auto aziendale con una potenza inferiore a 80 kW non può evitare di pagare il bollo nel 2027. Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre riserva l’agevolazione alle persone fisiche. Restano quindi fuori le vetture intestate a società, enti e altri soggetti diversi dai privati, anche quando rispettano il limite di potenza fissato dalla norma.

In ballo c’è appunto l’esenzione dalla tassa automobilistica destinata a un solo veicolo regolarmente assicurato per ciascuna persona fisica. Il decreto deve comunque essere convertito in legge dal Parlamento e il suo contenuto potrà ancora subire modifiche.

Le società devono continuare a pagare il bollo

Il primo requisito da controllare è allora la natura del soggetto tenuto al pagamento. Prima ancora della potenza del motore, dell’alimentazione o della classe ambientale del veicolo. Secondo la formulazione scelta dal legislatore sono esentate le persone fisiche che rispettano le condizioni indicate. Di conseguenza, una S.r.l, una S.p.a, una società di persone, una cooperativa o un altro ente continueranno a versare il bollo sulle auto intestate, anche se si tratta di utilitarie con pochi kilowatt.

Il limite degli 80 kW entra in gioco soltanto dopo aver superato il requisito soggettivo. Una city car aziendale da 55 kW non accede all’agevolazione mentre la stessa vettura intestata a una persona fisica rientra nel beneficio. La regola comprende anche i veicoli appartenenti alle flotte aziendali.

Anche perché nel linguaggio comune si parla spesso di auto aziendale riferendosi a situazioni molto diverse tra loro. Un veicolo può essere di proprietà della società, intestato a un imprenditore individuale, preso in leasing oppure concesso da un’impresa di noleggio a lungo termine. Queste configurazioni non producono lo stesso risultato. La norma fa riferimento alla persona che nel 2027 risulta soggetto passivo della tassa automobilistica, vale a dire al soggetto sul quale ricade l’obbligo tributario.

Un dipendente che utilizza ogni giorno una vettura intestata al datore di lavoro non acquista il diritto all’esenzione. Il mezzo resta legato alla posizione tributaria della società, che deve versare il bollo secondo le regole in vigore.

Lo stesso criterio vale per amministratori, soci e collaboratori ai quali sia stata assegnata un’auto della flotta. L’utilizzatore può sostenere parte delle spese o subire la tassazione del fringe benefit, ma non trasforma il veicolo societario in un mezzo intestato a una persona fisica.

Partita Iva e ditta individuale, il caso è diverso

L’esclusione non coinvolge chiunque svolga un’attività economica. Il possesso di una partita Iva non fa perdere la qualità di persona fisica. Di conseguenza un professionista o un imprenditore individuale può beneficiare dell’esenzione se risulta personalmente soggetto al pagamento del bollo e il veicolo rispetta tutte le condizioni fissate dal decreto. A differenza di una società, la partita Iva non crea un soggetto distinto dalla persona dell’imprenditore.

Si pensi a un artigiano titolare di partita Iva che utilizza per il lavoro un’autovettura intestata a proprio nome. Se il mezzo è alimentato a benzina o gasolio, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione, non supera gli 80 kW ed è regolarmente assicurato, il suo impiego professionale non impedisce di per sé l’accesso al beneficio.

Diversa è la posizione di un socio di una S.r.l. che guida un’auto intestata alla società. In questo caso il proprietario e soggetto passivo non è la persona fisica, bensì l’organizzazione societaria. Il bollo rimane quindi dovuto.

Cosa accade con leasing e noleggio a lungo termine

Il fatto che il veicolo appartenga formalmente a una società finanziaria o a un’impresa di noleggio non consente di individuare chi debba pagare la tassa. In questi contratti bisogna accertare chi sia il soggetto passivo del bollo secondo la disciplina applicabile al rapporto e alla regione competente. Se l’obbligo ricade su una persona fisica che utilizza l’auto in leasing o a noleggio, il beneficio può spettare in presenza degli altri requisiti. Se il soggetto passivo è un’impresa, l’esenzione resta preclusa.

Per un’automobile presa a noleggio da una società e assegnata a un dipendente, la presenza di un utilizzatore privato non apre una scorciatoia. Va esaminato il contratto e stabilire a chi faccia capo l’obbligazione tributaria.

Gli 80 kW e l’auto intestata all’impresa

Superato il requisito relativo alla persona fisica, il decreto delimita le autovetture agevolabili. Devono essere alimentate a benzina o gasolio, anche insieme a un’altra fonte di propulsione, e avere una potenza non superiore a 80 kW, equivalenti a circa 109 CV.

Sono compresi anche gli 80 kW esatti. Il dato va verificato alla voce P.2 della carta di circolazione o del Documento unico, senza affidarsi ai cavalli pubblicizzati dalla casa automobilistica. Per le ibride la potenza commerciale complessiva può essere superiore mentre ai fini del bollo assume rilievo il valore riferito al motore termico riportato nella documentazione del mezzo.

Queste condizioni non modificano l’esclusione delle aziende. Una società proprietaria di una vettura ibrida da 74 kW dovrà continuare a pagare il tributo, così come accadrà per un’impresa che possiede una piccola auto a benzina da 60 kW.

L’agevolazione riguarda poi le autovetture. Un furgone o un autocarro classificato in un’altra categoria non rientra solo perché sviluppa meno di 80 kW. Questo aspetto interessa molte imprese poiché buona parte dei mezzi da lavoro appartiene alla categoria N1 e non a quella delle autovetture.

Un solo mezzo esente per ogni persona fisica

Anche i privati che rispettano i requisiti non potranno eliminare il bollo da tutte le auto possedute. Il decreto assegna l’esenzione a un solo veicolo per contribuente. Quando una persona fisica risulta soggetto passivo per più autovetture agevolabili, il beneficio va a quella con la potenza più bassa. In presenza dello stesso numero di kilowatt viene esentata la vettura sulla quale sarebbe dovuto l’importo meno elevato.

Non spetta quindi al contribuente scegliere il mezzo che garantisce il maggiore risparmio. Una persona con due auto da 50 e 78 kW otterrà l’esenzione sulla prima, anche se il bollo della seconda pesa di più sul bilancio familiare. Per motocicli e ciclomotori valgono criteri distinti, ma resta fermo il tetto di un solo veicolo agevolato. Il beneficio sulle due ruote scatta quando il contribuente non risulta tenuto al bollo di un’autovettura fino a 80 kW.

Il limite di potenza non è l’unica condizione tecnica. L’articolo 2 richiede che il mezzo interessato sia assicurato. Una vettura priva della copertura prevista dalla legge non può accedere all’esenzione pur essendo intestata a una persona fisica e collocandosi sotto gli 80 kW. In ogni caso le imprese non possono aggirare l’esclusione dimostrando di aver assicurato regolarmente la propria flotta.

L’esenzione si applica infine ai versamenti il cui termine ordinario cade tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2027. I bolli dovuti nel 2026 devono essere pagati, mentre un arretrato non diventa esente soltanto perché viene saldato l’anno seguente. Conta la scadenza originaria del versamento.

Ferrari Purosangue non ha il tergicristallo posteriore, non serve: com’è possibile

Guardando la Ferrari Purosangue per la prima volta, gli occhi di un appassionato o di un semplice curioso vengono catturati dalle sue linee scultoree, dal muso allungato e dalle proporzioni inedite per la casa di Maranello. Ma se ci si sposta sul retro, gli sguardi più attenti noteranno immediatamente un dettaglio assente, un particolare che su quasi tutti i SUV e i crossover moderni è considerato un elemento irrinunciabile: il tergicristallo posteriore.

In un’auto pensata per affrontare qualsiasi condizione atmosferica, viaggi autostradali sotto la pioggia e persino percorsi sterrati, la scelta di rimuovere la spazzola lavalunotto potrebbe sembrare un azzardo estetico a scapito della praticità. La realtà, tuttavia, è esattamente opposta. In perfetto stile Maranello, dove la forma segue sempre la funzione, la mancanza del tergicristallo non è frutto di una svista o di una rinuncia, ma il risultato di una complessa e affascinante sfida aerodinamica vinta dagli ingegneri italiani.

Perché si sporca il lunotto

Per comprendere la soluzione adottata da Ferrari, è necessario prima capire il problema fisico che affligge quasi tutte le vetture a due volumi, come le hatchback, le station wagon e i SUV. Quando un veicolo si muove, fende l’aria davanti a sé e la spinge attorno alla carrozzeria. Sulle berline a tre volumi tradizionali, l’aria scivola lungo il lunotto e prosegue sul cofano posteriore, mantenendo un flusso relativamente uniforme.

Nei veicoli con una coda spiovente o tagliata in modo netto, come i SUV, si verifica un fenomeno aerodinamico del tutto diverso. L’aria che scorre sopra il tetto si stacca improvvisamente dal profilo della vettura non appena raggiunge il termine del padiglione. Questo distacco genera una zona di bassa pressione proprio dietro il vetro posteriore.

La fisica aborrisce i vuoti di pressione e tende a riempirli immediatamente. Il risultato è la formazione di un vortice di ricircolo, una sorta di mini tornado d’aria che ruota su se stesso dietro la coda dell’auto. Quando la strada è bagnata, le ruote posteriori sollevano una nebbia di goccioline d’acqua, fango e sporcizia. Questo pulviscolo viene letteralmente risucchiato dal vortice di bassa pressione e proiettato direttamente sul lunotto, creando una patina opaca che rende impossibile la visuale senza l’intervento di una spazzola meccanica.

La tecnica dello spoiler sospeso

Gli ingegneri di Maranello hanno affrontato il problema ponendosi una domanda fondamentale: invece di usare una spazzola per rimuovere l’acqua e lo sporco una volta depositati, è possibile sfruttare la velocità dell’auto per evitare che vi si appoggino? La risposta risiede nella gestione millimetrica dei flussi d’aria che attraversano la parte superiore e inferiore della vettura.

Sulla Purosangue, l’aria che corre lungo il tetto non si stacca semplicemente al termine della carrozzeria, ma viene incanalata attraverso uno spoiler posteriore sospeso estremamente sofisticato. La superficie inferiore dello spoiler è sagomata per spingere una parte del flusso direttamente verso il basso, facendolo scivolare ad alta velocità lungo la superficie esterna del lunotto.

Questo soffio d’aria continuo svolge due funzioni cruciali. In primo luogo, crea una barriera di pressione positiva che impedisce ai vortici di sporcizia provenienti dal basso di risalire verso il vetro. In secondo luogo, la velocità dell’aria che scorre radente al lunotto spinge via le gocce di pioggia prima ancora che possano accumularsi o asciugarsi creando aloni, funzionando come un vero e proprio “tergicristallo invisibile” fatto esclusivamente d’aria.

Il ruolo della superficie in ceramica e la pendenza del vetro

Il solo flusso aerodinamico, per quanto potente, potrebbe non bastare in condizioni di bassa velocità o quando l’auto si trova ferma al semaforo sotto una pioggia battente. Per garantire la massima visibilità in ogni scenario operativo, la Ferrari ha integrato l’aerodinamica con la tecnologia dei materiali e con una geometria studiata al millimetro.

L’inclinazione del lunotto della Purosangue è stata definita in galleria del vento per trovare il perfetto equilibrio tra abitabilità interna e scorrimento dei fluidi. Il vetro è notevolmente più inclinato rispetto a quello di un SUV tradizionale, avvicinandosi quasi all’angolo di una coupé. Questa scelta facilita il naturale scivolamento dell’acqua verso il basso per gravità, specialmente durante le fasi di accelerazione o a velocità ridotta.

A questo si aggiunge un trattamento idrofobico avanzato applicato alla superficie esterna del cristallo. Questo rivestimento a base di micro-particelle altera la tensione superficiale del vetro: l’acqua non riesce ad “attaccarsi” per formare un velo continuo, ma si raggruppa in perline sferiche perfette. Non appena la vettura inizia a muoversi, l’impatto con la minima corrente d’aria fa scivolare via queste perle di pioggia istantaneamente, lasciando la visuale limpida e priva di distorsioni.

Perché la concorrenza usa ancora il tergilunotto

A questo punto sorge spontanea una domanda: se l’aerodinamica può sostituire un componente meccanico, perché quasi tutti i produttori automobilistici continuano a montare i tradizionali tergicristalli posteriori sui loro modelli? La risposta è legata a vincoli di costo, spazio e priorità progettuali.

Sviluppare un sistema aerodinamico capace di pulire il lunotto richiede centinaia di ore di simulazioni al computer e di test approfonditi all’interno della galleria del vento. Per un’automobile di fascia medio-bassa, il costo di questa ricerca e la necessità di sagomare la carrozzeria in modo così estremo sarebbero insostenibili o limiterebbero eccessivamente la capacità del bagagliaio e la spaziosità per i passeggeri posteriori. Un tergicristallo meccanico, con il suo piccolo motore elettrico e la spazzola di gomma, rimane la soluzione più economica e semplice per garantire la visibilità su un’auto di tutti i giorni.

Ferrari, al contrario, lavora su volumi differenti e con una filosofia incentrata sulle prestazioni assolute. L’eliminazione del tergicristallo non ha solo un valore estetico, ma porta benefici concreti. Rimuovere il braccio oscillante e il relativo motorino elettrico permette di ridurre il peso sulla parte alta della coda, abbassando il baricentro. Inoltre, si elimina una fonte di turbolenza e di fruscio aerodinamico alle alte velocità, migliorando sia l’efficienza complessiva dell’auto sia il comfort acustico all’interno dell’abitacolo. La Purosangue dimostra così come la fisica fluida, quando spinta ai suoi massimi livelli, possa trasformare un apparente limite in un trionfo di ingegneria.

Bollo auto addebitato automaticamente: revocare il mandato o aspettare

Nel caso di attivazione della domiciliazione bancaria del bollo auto non è necessario revocarla subito alla luce dell’esenzione per il 2027. Conviene attendere la conversione del decreto e le istruzioni della Regione, anche perché mantenere il mandato non comporta da solo il prelievo di una somma non dovuta.

Il bollo auto viene prelevato direttamente dal conto corrente, ma il veicolo potrebbe rientrare nella nuova esenzione prevista per il 2027. Che cosa accade in questo caso? Il mandato deve essere annullato oppure sarà la Regione a bloccare l’addebito? Il dubbio riguarda soprattutto gli automobilisti residenti nei territori che associano alla domiciliazione anche uno sconto sul tributo. Una revoca affrettata potrebbe far perdere l’agevolazione qualora il provvedimento decadesse o cambiasse durante l’esame parlamentare.

Il decreto sul bollo auto deve essere convertito

La disposizione sulla cancellazione del bollo auto è stata introdotto con un decreto legge e produce già effetti giuridici, anche se il beneficio riguarda i pagamenti in scadenza nel 2027. Come ogni decreto legge, il provvedimento deve essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione. La scadenza è il 16 novembre 2026: in assenza della legge di conversione, il decreto perderebbe efficacia sin dall’inizio, salvo una disciplina parlamentare degli effetti già prodotti. Di conseguenza la revoca immediata della domiciliazione sarebbe prematura.

L’articolo 2 del decreto dispone l’esenzione per le persone fisiche relativamente a un solo veicolo regolarmente assicurato. Il beneficio riguarda i versamenti il cui termine ordinario cade tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2027. Per le auto sono richieste tre condizioni:

  • il proprietario deve essere una persona fisica;
  • la vettura deve essere alimentata a benzina o gasolio, anche insieme a un’altra fonte di propulsione;
  • la potenza non deve superare gli 80 kW, corrispondenti a circa 109 CV.

Il valore da controllare si trova nella carta di circolazione, alla voce P.2. Il limite comprende anche i veicoli con potenza pari esattamente a 80 kW. Quando una persona possiede più vetture agevolabili, non può scegliere liberamente quella da esentare. Il decreto assegna il beneficio all’auto con la potenza più bassa. A parità di kW, prevale quella per la quale sarebbe dovuto il bollo meno costoso.

In linea di principio la Regione dovrebbe riconoscere l’esenzione senza chiedere al contribuente di certificare un dato riportato nei documenti del mezzo. Il decreto non prevede una domanda preventiva né impone la revoca della domiciliazione bancaria.

Tra domiciliazione ed esenzione

La domiciliazione è soltanto una modalità di pagamento. Attraverso il mandato, il contribuente autorizza la Regione o il soggetto incaricato a prelevare dal conto l’importo del bollo dovuto. Prima dell’addebito, l’amministrazione determina la posizione fiscale del veicolo e calcola l’importo. Se il tributo dovuto è pari a zero perché ricorrono i requisiti dell’esenzione, non parte alcuna richiesta di incasso.

Il decreto sostiene questo meccanismo prevedendo 2,2935 miliardi di euro per compensare la perdita di gettito delle Regioni e delle Province autonome. La ripartizione dovrà essere definita con decreto del Ministero dell’Economia entro il 31 marzo 2027. Le amministrazioni territoriali riceveranno dunque risorse statali in sostituzione dei bolli non riscossi.

Che cosa succede se il mandato non viene revocato

Lasciare attiva la domiciliazione può produrre tre scenari. Nel primo, il decreto viene convertito senza modifiche e la Regione aggiorna i propri sistemi. Il veicolo viene riconosciuto come esente, l’importo dovuto risulta pari a zero e sul conto non compare alcun prelievo.

Nel secondo, il Parlamento modifica i requisiti oppure il decreto decade. Il bollo torna dovuto secondo le regole ordinarie e il mandato permette di pagarlo alla scadenza con la conservazione dell’eventuale sconto regionale.

La terza ipotesi riguarda un errore amministrativo. Il sistema potrebbe non associare la targa all’esenzione e disporre comunque l’addebito. In quel caso il contribuente dovrebbe segnalare l’anomalia alla Regione o al servizio Aci competente e presentare una richiesta di rimborso. Prima di contestare l’operazione alla banca è allora meglio accertare che il beneficio spetti: lo storno di un bollo dovuto lascerebbe aperta la posizione tributaria, con il rischio di sanzioni e interessi.

Quando Perché la revoca anticipata può essere controproducente

La domiciliazione offre vantaggi che cambiano da un territorio all’altro. La Lombardia applica una riduzione del 15%, prevede una commissione di un euro e consente di revocare il mandato in qualsiasi momento. Il prelievo viene eseguito nell’ultimo giorno utile per il pagamento.

In Piemonte lo sconto è pari al 5%, con una commissione di un euro. La revoca può essere effettuata dal portale regionale oppure, quando il servizio bancario lo consente, attraverso l’home banking. Per rendere disponibile il mandato, la Regione chiede che risulti attivo almeno 60 giorni prima della scadenza.

La Campania riconosce invece un risparmio del 10% e permette di controllare o revocare il mandato nell’area personale del Portale delle entrate regionale.

Chi annulla subito la domiciliazione rischia di doverla riattivare qualora il decreto non venisse convertito o uscisse dal Parlamento con requisiti diversi. I tempi tecnici richiesti dalle Regioni possono impedire di recuperare lo sconto già alla prima scadenza utile.

C’è poi una seconda considerazione. L’esenzione del pagamento del bollo auto contenuta nel decreto vale per ora soltanto per i pagamenti con termine ordinario nel 2027. Se il mandato resta attivo e il beneficio non viene prorogato, l’addebito riprenderà nel 2028 secondo le regole in vigore in quel momento. La domiciliazione non si estingue alla fine dell’anno agevolato.

Attenzione alle Regioni a statuto speciale

Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome il decreto introduce una condizione aggiuntiva. L’esenzione si applicherà dopo l’accordo con ciascuna autonomia titolare della tassa automobilistica.

In tutti i casi l’automobilista con un mandato attivo può adottare alcune precauzioni senza rinunciare subito alla domiciliazione. Il primo controllo riguarda la potenza indicata nella carta di circolazione. Se il valore riportato alla voce P.2 supera gli 80 kW non spetta la nuova esenzione.

Va poi verificata la copertura assicurativa, perché il decreto riserva il beneficio a un veicolo regolarmente assicurato. Una polizza sospesa e scaduta o genera difficoltà applicative.

Chi possiede più mezzi deve individuare quale vettura verrà selezionata secondo l’ordine stabilito dalla legge. Un’auto con 60 kW sarà agevolata prima di una da 75 kW, anche se il proprietario preferirebbe esentare la seconda.

Merita attenzione anche la data di pagamento. Il decreto guarda al termine ordinario del versamento, non alla generica annualità riportata dal contribuente. Il beneficio opera soltanto quando quella scadenza ricade nel 2027.

Auto usate, come gli airbag possono svelare una truffa

Chilometri? Controllati. Carrozzeria? Perlustrata da cima a fondo. E il tagliando regolare sembra mettere al riparo da fregature. Peccato che una delle verifiche decisive di un’auto usata tenda a sfuggire, nonostante sia sotto il naso: gli airbag potrebbero essere già esplosi in seguito a un incidente. Un ripristino eseguito male rischia di lasciare il nuovo proprietario con una vettura apparentemente in ordine, priva, però, di una parte fondamentale dei sistemi di sicurezza. Alcuni indizi aiutano a scoprire se qualcosa non torna prima di firmare il contratto.

Se scartassimo ogni auto incidentata sarebbe, però, la fine. Gli airbag possono essere sostituiti insieme agli altri componenti coinvolti e un intervento eseguito correttamente restituisce alla vettura un impianto funzionante. Il problema nasce quando la riparazione si ferma all’apparenza e sotto le plastiche manca l’airbag che dovrebbe proteggere gli occupanti al prossimo urto.

Volante e plancia possono lasciare qualche indizio

Una prima occhiata va data al centro del volante. Colore, materiale e livello di usura della copertura dovrebbero essere coerenti con il resto, quindi una superficie stranamente nuova su un mezzo con parecchi anni alle spalle merita almeno un approfondimento. Sul lato del passeggero conviene invece osservare la plancia alla ricerca di disallineamenti, incollaggi o plastiche differenti, perché l’apertura dell’airbag rompe la copertura lungo punti prestabiliti.

Merita poi attenzione la zona dei sedili ospitante gli airbag laterali. Cuciture diverse rispetto al lato opposto o imbottiture che sembrano rifatte possono tradire un vecchio intervento. Perché, preso da solo, un elemento del genere significherà anche poco, ma se gli indizi sospetti diventano diversi sarebbe il caso di capire che cosa sia successo all’auto in passato.

Persino il parabrezza offre un’indicazione. L’apertura dell’airbag del passeggero può danneggiarlo dall’interno e nell’angolo del cristallo compare normalmente il marchio di omologazione. Un vetro prodotto in un anno diverso rispetto al veicolo non dimostra da solo che gli airbag siano esplosi, visto che un parabrezza si sostituisce per molte ragioni, ma rappresenta un altro tassello da verificare.

Uno sguardo alle cinture

Durante un incidente entrano in azione pure i pretensionatori delle cinture: un nastro che fatica a rientrare oppure una fibbia in una posizione anomala può tradire l’attivazione del dispositivo. Un controllo ulteriore arriva dalle etichette applicate alle cinture e ad alcuni componenti del sistema SRS, sulle quali sono riportati mese e anno di produzione.

Se la data riportata è successiva a quella dell’immatricolazione, quel componente è stato sostituito e conviene chiedere al venditore il motivo. Non indica necessariamente che l’auto nasconda un incidente, però è un pezzo della sua storia che sarebbe meglio conoscere prima dell’acquisto.

La spia spenta non garantisce nulla

Girando la chiave o premendo il pulsante di avviamento, la spia dell’airbag deve accendersi durante il controllo iniziale e spegnersi poco dopo. Se rimane illuminata esiste un’anomalia, ma qualche sospetto dovrebbe nascere pure quando non compare affatto, perché la relativa lampadina potrebbe essere stata disattivata.

Neppure una diagnosi OBD rappresenta però una garanzia assoluta. Una delle frodi descritte consiste nell’installare una resistenza sui cavi al posto dell’airbag mancante, facendo rilevare alla centralina un valore elettrico compatibile con la presenza del dispositivo ed evitando così la comparsa di errori e l’accensione della relativa spia.

Ho più auto sotto gli 80 kW: l’esenzione dal bollo vale per tutte?

Possedere due o più auto con una potenza inferiore agli 80 kW consente di evitare il bollo su ciascuna vettura? La risposta è no. L’esenzione programmata per il 2027 riguarda un solo veicolo per ogni persona fisica, anche quando lo stesso contribuente risulta intestatario di diverse auto che rispettano tutti i requisiti.

Il provvedimento non lascia al proprietario la libertà di scegliere su quale auto applicare il beneficio: fra più vetture ammesse viene favorita quella con la potenza più bassa. Se due o più auto hanno gli stessi kilowatt, l’esenzione spetta al mezzo per il quale sarebbe dovuto l’importo meno elevato del bollo.

Più auto sotto gli 80 kW, ma una sola esenzione

Il limite degli 80 kW individua le auto che possono entrare nel perimetro dell’agevolazione, ma non moltiplica le esenzioni. Una persona fisica intestataria di tre vetture da 50, 65 e 78 kW non smetterà quindi di pagare il bollo su tutte e tre.

Seguendo il criterio fissato dal decreto, sarà esente solo l’auto da 50 kW mentre la tassa resterà dovuta per quelle da 65 e 78 kW. Il proprietario non potrà spostare il beneficio sulla vettura utilizzata più spesso, su quella acquistata da poco oppure sul modello gravato dall’importo più alto.

La scelta legislativa conduce a un risultato che può apparire controintuitivo. Il contribuente potrebbe infatti ottenere un risparmio maggiore eliminando il bollo dell’auto più potente, ma la norma assegna la precedenza al mezzo con il numero inferiore di kilowatt, senza prendere in considerazione la convenienza economica individuale.

Anche una vettura da esattamente 80 kW rientra nella soglia, perché il decreto parla di potenza non superiore a quel valore. Se lo stesso proprietario possiede però anche un’auto da 60 kW, l’esenzione ricade su quest’ultima e il bollo della vettura da 80 kW continua a essere dovuto.

Cosa accade quando le auto hanno la stessa potenza

Il secondo criterio entra in gioco soltanto in caso di parità. Se una persona possiede due auto entrambe da 55 kW, occorre confrontare gli importi che sarebbero dovuti in assenza della nuova agevolazione. Fra una vettura con un bollo ordinario di 150 euro e una con una tassa di 170 euro, il beneficio viene attribuito alla prima, cioè al veicolo con il bollo meno costoso. Sulla seconda auto il proprietario dovrà versare l’intera somma prevista.

Differenze di importo fra mezzi dotati della stessa potenza possono derivare dalla classe ambientale, dalle tariffe applicabili o da altre agevolazioni già riconosciute. Il confronto andrà effettuato sulla tassa realmente dovuta per ciascuna vettura, non sul prezzo d’acquisto, sulla cilindrata o sul valore commerciale.

Anche in questa situazione il contribuente non può scegliere l’opzione più conveniente. Il decreto utilizza un meccanismo automatico e, a parità di kilowatt, finisce per esentare l’auto sulla quale il risparmio risulta più contenuto.

Il testo approvato introduce un’esenzione circoscritta al 2027, riferita ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno. Conta dunque la data entro la quale la tassa deve essere pagata. Un bollo ordinariamente dovuto nel 2026 non diventa esente perché viene versato in ritardo durante il 2027, né il decreto cancella arretrati, sanzioni o interessi maturati negli anni precedenti.

Un rinnovo da effettuare nel gennaio 2027, dopo la conclusione del precedente periodo tributario nel dicembre 2026, può invece rientrare nella misura purché siano presenti tutti gli altri requisiti.  Salvo una proroga o una modifica legislativa, dal 2028 torneranno le regole ordinarie. L’intenzione politica di rendere strutturale il provvedimento non equivale, allo stato del testo, a un’esenzione permanente.

Quali auto possono rientrare

Il beneficio è riservato alle persone fisiche soggette al pagamento della tassa automobilistica e riguarda le autovetture alimentate a benzina o gasolio, anche quando una di queste fonti è combinata con un diverso sistema di propulsione.

Rientrano dunque anche molte auto ibride, a condizione che il dato rilevante non superi 80 kW. Le elettriche pure restano fuori da questa disposizione, ma possono beneficiare delle esenzioni o delle riduzioni già previste dalla disciplina nazionale e regionale. La norma parla di autovetture. Un autocarro o un camper non accede automaticamente alla nuova misura soltanto perché possiede una potenza inferiore al limite.

Per conoscere i kilowatt della propria auto bisogna controllare il campo P.2 della carta di circolazione o del Documento unico. I cavalli dichiarati nelle comunicazioni commerciali possono trarre in inganno, soprattutto nel caso delle ibride, per le quali la potenza complessiva di sistema pubblicizzata dal costruttore può risultare diversa da quella rilevante ai fini del bollo.

Ottanta kilowatt corrispondono a circa 109 CV, ma la verifica giuridicamente valida va compiuta sul dato espresso in kW. Non contano la cilindrata, il segmento commerciale o il nome del modello: all’interno della stessa gamma alcune motorizzazioni possono beneficiare dell’esenzione e altre rimanerne escluse.

L’auto deve essere assicurata

Il decreto richiede che il mezzo individuato sia regolarmente assicurato. La sola presenza di una potenza entro gli 80 kW, quindi, non basta per ottenere il vantaggio fiscale. Il testo non chiarisce ancora tutti i casi particolari, come una polizza sospesa durante una parte dell’anno o una cointestazione accompagnata dal possesso di altri mezzi. Per situazioni di questo tipo serviranno indicazioni applicative delle amministrazioni competenti.

Non sono invece previste soglie di reddito, limiti Isee, requisiti anagrafici, classi Euro minime o obblighi di rottamazione. L’esenzione può interessare sia un’auto nuova sia una vettura acquistata molti anni prima, purché rispetti le condizioni stabilite dal decreto.

Chi possiede almeno un’autovettura agevolabile fino a 80 kW non può rinunciare all’esenzione sull’auto per trasferirla a una moto. Il decreto assegna infatti la precedenza all’auto. Se una persona possiede due auto da 60 e 75 kW insieme a un motociclo, sarà esentata la vettura da 60 kW. Gli altri due mezzi seguiranno la disciplina ordinaria, salvo benefici diversi già previsti.

Una moto può rientrare nella nuova agevolazione quando il contribuente non risulta soggetto passivo del bollo per alcuna automobile con potenza fino a 80 kW. Di conseguenza, chi possiede un’auto da 110 kW e un motociclo ammesso potrebbe ottenere l’esenzione su quest’ultimo, mentre la vettura continuerebbe a pagare.