Rc auto, dai risarcimenti ai rimborsi: come funziona la compensazione

Chi sostiene il costo del risarcimento, quando a pagare è la compagnia della persona danneggiata? Nel sistema del risarcimento diretto, la legge affida a quell’impresa la liquidazione per conto dell’assicuratore del responsabile e lascia a una fase separata la regolazione dei rapporti economici.

Per gli incidenti che rientrano nella procedura, il danneggiato può chiedere il ristoro al proprio assicuratore. Il caso tipico riguarda una collisione fra due veicoli identificati, assicurati e immatricolati in Italia, con un conducente non responsabile o responsabile soltanto in parte. Rientrano nella gestione i danni al mezzo, quelli alle cose trasportate ammesse dalla disciplina e le lesioni lievi del conducente, entro nove punti di invalidità permanente. Il beneficio pratico consiste nell’avere come interlocutore l’impresa con cui è stato stipulato il contratto.

Gestionaria e debitrice, i due ruoli nello stesso incidente

Si immagini un’auto assicurata con la compagnia Alfa, danneggiata da un conducente coperto da Beta e riconosciuto interamente responsabile. A gestire la richiesta e corrispondere il dovuto sarà Alfa, che assume il ruolo di impresa gestionaria. Sul versante dei rapporti fra assicuratori, Beta sarà invece la debitrice perché assicura il veicolo responsabile. Per conto di Beta, Alfa ha liquidato il danno del proprio cliente.

A coordinare i rapporti fra gli operatori provvede la Card, Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto. La sigla indica un accordo che disciplina anche i rimborsi fra imprese.  In un sinistro con ragione la ricezione del bonifico dalla propria compagnia deriva dal meccanismo del risarcimento diretto. Quando emerge un concorso di colpa cambia la quota risarcibile, da determinare sulla base della dinamica e delle responsabilità accertate.

Che cos’è la Stanza di compensazione

La Stanza di compensazione trova la propria base nell’articolo 13 del Dpr 254/2006. Le compagnie partecipanti alla Card delegano al gestore gli adempimenti e la regolazione dei rapporti reciproci. La gestione è affidata a Consap, Concessionaria servizi assicurativi pubblici. Il suo compito riguarda il circuito economico fra imprese, alimentato dai sinistri trattati attraverso la convenzione.

L’attività deve svolgersi in completa autonomia dalle compagnie e dai loro organismi associativi. Anche i costi di funzionamento della convenzione sono posti dalla normativa a carico degli aderenti. La Stanza serve così a organizzare una regolazione contabile comune attraverso la quale gli assicuratori possono sistemare le rispettive posizioni secondo criteri condivisi.

Un’impresa può trovarsi su entrambi i lati del sistema. Per alcuni incidenti ha risarcito clienti danneggiati da assicurati altrui. In altre pratiche i propri assicurati hanno causato danni liquidati dalle compagnie delle vittime. Da questa alternanza nascono crediti e debiti, che la compensazione mette in relazione.

Per visualizzare la logica può essere utile un esempio semplificato a due imprese. Se Alfa vantasse rimborsi convenzionali per 10.000 euro verso Beta e Beta avesse crediti per 8.000 euro verso Alfa, la differenza è di 2.000 euro a favore della prima. Le cifre servono a mostrare il saldo netto. Nel circuito reale intervengono molte compagnie, diverse tipologie di danno e le regole previste per ogni gestione.

Perché il rimborso può differire dal risarcimento

Nella componente Card-Cid, dedicata ai danni al veicolo, alle cose trasportate ammesse e alle lesioni lievi del conducente, le compensazioni si basano su un costo medio determinato annualmente dal Comitato tecnico. L’Ivass prevede una distinzione fra autoveicoli e ciclomotori o motocicli. Per i danni al veicolo e alle cose conta anche la macroarea territoriale. Il forfait nasce da una valutazione statistica dei costi attraverso un Comitato previsto dal regolamento e una base informativa alimentata dalla Stanza. L’articolo 13 consente differenziazioni per grandi tipologie di veicoli e danni. Limitatamente alle cose ammette fino a tre macroaree territoriali omogenee. Questa architettura evita di trattare ogni incidente come una negoziazione isolata sul rimborso fra imprese con riferimenti costruiti sull’andamento del sistema.

Da questa separazione discende che il rimborso convenzionale tra compagnie non misura il danno del singolo automobilista. La liquidazione riguarda il pregiudizio risarcibile mentre il conto fra assicuratori segue la propria disciplina.

Un secondo esempio aiuta a chiarire la differenza. Una gestionaria che paga 1.400 euro e riceve un rimborso convenzionale di 1.800 euro registrerebbe uno scarto positivo. Con un pagamento di 2.300 euro, a parità di rimborso, lo scarto sarebbe negativo. È una spiegazione della logica economica, ricavata dal confronto fra costo effettivo e valore medio.

I passeggeri seguono una disciplina distinta

Per chi viaggia a bordo entra in gioco l’articolo 141 del Codice delle assicurazioni. Salvo il caso fortuito e nei limiti previsti dalla norma, il danno del trasportato viene risarcito dall’assicuratore del veicolo sul quale si trovava, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti. La compagnia che paga dispone poi di un diritto di rivalsa verso quella del responsabile.

A regolare i rapporti economici per i terzi trasportati provvede la componente Card-Ctt. In questo caso sono previsti rimborsi basati sull’importo risarcito, che può essere gravato da una franchigia assoluta o percentuale.

Il perimetro ordinario del risarcimento diretto lascia fuori i danni subiti da passanti e le lesioni del conducente oltre nove punti di invalidità permanente. Per queste lesioni la richiesta segue la procedura verso l’assicuratore del responsabile. Nei tamponamenti a catena, l’inquadramento richiede attenzione alla dinamica: il regolamento definisce il sinistro come collisione fra due veicoli a motore, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili.

La presenza di un passeggero gravemente ferito non esclude il risarcimento diretto per i danni che vi rientrano. La sua domanda personale segue la disciplina del trasportato. Se il sinistro è stato provocato in Italia da un mezzo con targa estera, il riferimento per la richiesta è l’Ufficio centrale italiano. Per veicoli non assicurati o non identificati intervengono alle condizioni stabilite dalla legge, le procedure del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Compagnia estera e targa estera

La disciplina del risarcimento diretto si applica anche alle imprese con sede legale in altri Stati membri che operano in Italia nei regimi previsti dal Codice. Per l’immatricolazione, il regolamento contempla anche i veicoli della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, alle condizioni assicurative indicate nell’articolo 4.

Al rimborso di base si affianca un sistema di incentivi e penalizzazioni per le imprese comprese nel suo ambito di applicazione. La metodologia valuta l’attività antifrode, il costo dei sinistri, la sua dinamica e la velocità di liquidazione. Sul piano economico, l’obiettivo è premiare una gestione più attenta delle pratiche e correggere i risultati meno favorevoli.

Ultra comfort per i bimbi, ma anche per i genitori: il seggiolino rotante che devi avere

Partire per un viaggio in auto, indipendentemente da quanto sia lungo, con un bimbo piccolo non sempre è una passeggiata, anzi. Ci sono bambini che in macchina si rilassano e dormono per tutto il tempo, altri che invece non ne vogliono sapere.

E già infilarli sul seggiolino e legarli, che ovviamente è obbligatorio per legge, oltre che per la loro sicurezza, diventa un’esperienza degna di un ring di wrestling. Il bimbo piange, grida, si contorce, irrigidisce le gambe e diventa praticamente intrattabile.

Se tutto inizia così, vi lascio immaginare che emozione il viaggio: alla meglio, se hai un neonato, sei costretto a sentire strilli acuti per tutto il tempo. Alla peggio, invece, quando i bimbi iniziano a essere più grandi, dall’anno in poi, assisti a un tentativo di evasione continua, con altrettante grida, che si sommano alle innumerevoli strategie messe in atto per riuscire a slacciare quelle “maledette” cinture e sgattaiolare fuori dal seggiolino. Per andare poi dove, resta un mistero, visto che l’abitacolo dell’auto, per quanto possa essere accogliente e spazioso, non offre certo chissà quale divertimento.

Bisogna armarsi quindi di tanta (tantissima) pazienza e arrendersi, pensando a tempi migliori (forse quando i figli avranno 18 anni, faranno la patente e a quel punto se ne andranno in giro da soli in macchina), ma anche a quali prodotti possono aiutarci a vivere meglio il viaggio in auto con un bambino piccolo.

Ci sono giochi e intrattenimenti pensati proprio per gli spostamenti in macchina, esistono poi i braccialetti contro il mal d’auto (pare che a volte sia proprio quello il problema che fa agitare così tanto alcuni bimbi), O ancora è bene adottare strategie varie per assottigliare il problema viaggi in auto con figli piccoli, come partire  durante le ore notturne o del pisolino diurno, con la più alta speranza che il piccolo si addormenti, ed evitare di viaggiare dopo un pasto, per scongiurare spiacevoli episodi di mal d’auto, pianti continui e – nell’ipotesi peggiore – vomito.

Tra i migliori prodotti che possono rendere la vita in auto più semplice con un bambino però c’è anche il seggiolino giusto, e parliamo oggi di Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size adatto per bimbi da 0 a 12 anni (0-36 kg). Non dimentichiamo oltretutto che il seggiolino auto è un obbligo di legge, non un accessorio, ed è fondamentale per la sicurezza dei più piccoli in macchina.

Le caratteristiche

Bebeconfort RevolveFix 360 i-Size rende ogni viaggio più semplice e accompagna genitori e figli fin dalla nascita. Si tratta di un seggiolino dotato della tecnologia a 360°, con rotazione fluida, che consente lo scorrimento verso l’adulto fuori dall’auto, offrendo quindi un accesso più comodo anche al bambino più “contorsionista”.

È adatto dalla nascita fino a 12 anni (0-36 kg), è un investimento che non prevede ripensamenti, anzi: si tratta di un seggiolino che accompagna i bambini in ogni fase della loro crescita.

Inizialmente si può usare in senso contrario di marcia con il riduttore per neonati incluso, poi in senso contrario di marcia fino a 4 anni oppure in senso di marcia a partire dai 15 mesi, a discrezione dell’utente. Si tratta di un seggiolino auto realizzato secondo i più elevati standard di sicurezza Ue (ECE R129/04), inoltre dotato di attacchi ISOFIX e top tether, che garantiscono un’installazione sicura e stabile.

Bebeconfort ha realizzato un seggiolino auto rotante di grandissima qualità, che rende molto semplice il passaggio dalla modalità in senso contrario di marcia a quella in senso di marcia, ma non è tutto: ruotandolo verso la portiera aperta, con un gesto rapido e facile per tutti, è possibile per far salire e scendere il bambino con grande agio e comodità, evitando contorsioni e capricci.

I vantaggi

Si tratta di un seggiolino auto che offre ben 6 differenti posizioni di reclinazione, poggiatesta regolabile in 12 posizioni, tessuti di ottima qualità e traspiranti a livello di poggiatesta, cuscino riduttore e cuscino, per mantenere il bambino fresco, asciutto e comodo anche durante i viaggi più lunghi e con le temperature estive torride di questi ultimi tempi. Non è tutto, perché i tessuti sono lavabili in lavatrice a 30°, basta rimuoverli (è molto semplice) e il gioco è fatto.

Quando parliamo del seggiolino auto Bebeconfort RevolveFix 360°, ci riferiamo a un seggiolino evolutivo di gruppo 0, 1, 2, 3 da 0 a 12 anni, che si può usare – come già sottolineato – sia rivolto all’indietro con cuscino riduttore per neonati giù incluso, che rivolto in senso di marcia. Le doppie protezioni laterali integrate e la possibilità di viaggiare in senso contrario di marcia fino ai 4 anni riducono di parecchio il rischio di lesioni a testa, collo e spalle in caso di impatti laterali e urti violenti.

La comodità estrema di questo seggiolino e, credetemi, solo chi ha provato lo può capire: è a prova di bimbi contorsionisti e lottatori, si può ruotare lato portiera, per far sedere il bimbo agilmente, è un gioco da ragazzi.

Il seggiolino girevole di Bebeconfort è votato 4.4 stelle, le recensioni online dei clienti che lo hanno provato sono ottime, chi lo usa ne è estremamente soddisfatto. Un grande vantaggio di questo seggiolino auto è che è possibile regolare la reclinazione del sedile fino a quasi sdraiarlo, una caratteristica da non sottovalutare quando si ha un bambino piccolo, perché durante i lunghi viaggi permette di fare pisolini in una posizione comoda, senza il rischio di schiena ricurva e testa che ciondola coi movimenti dell’auto.

Auto a metano, cambiano le verifiche sulle bombole, le novità

Cambiano i controlli sulle bombole di un’auto a metano con effetti sul conto dell’officina. Il decreto 98 del 2026 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ridisegna l’organizzazione della riqualificazione dei serbatoi CNG. Officine riconosciute, personale qualificato, tracciabilità digitale e un tariffario nazionale formano il nuovo quadro, destinato a rendere più controllabile il percorso di ogni bombola.

Se la periodicità quadriennale delle bombole R110 rimane il riferimento, il nuovo regolamento interviene su chi effettua le verifiche, su come vengono documentate e sulle condizioni economiche del servizio.

Che cosa disciplina il decreto 98 del 2026

Il provvedimento riguarda le bombole per gas naturale compresso, indicate con la sigla CNG e conformi al regolamento 110 UNECE. La finalità è semplificare gli adempimenti connessi alla riqualificazione. Al centro dell’organizzazione si colloca SFBM, Servizi Fondo Bombole Metano, società partecipata da Acquirente Unico. Alla società vengono affidati riconoscimento delle officine, registri degli operatori, etichette, tracciatura, tariffario e contributi. Il decreto ne disciplina anche il Servizio interno di ispezione, mentre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è individuato come autorità competente.

Il ruolo operativo di SFBM precede questa riforma: nelle premesse del decreto si ricorda il subentro nelle funzioni della Gestione Fondo Bombole Metano. Il regolamento del 2026 rende più articolati compiti e responsabilità lungo il percorso del recipiente, dall’intervento in officina alla sua esclusione dal servizio. Per l’utente, la conseguenza è una maggiore possibilità di verificare chi ha eseguito il controllo e con quale esito.

CNG1, CNG2, CNG3 e CNG4

La classificazione distingue quattro costruzioni. Nelle CNG1 il corpo è metallico; le CNG2 conservano una struttura metallica rinforzata da un avvolgimento circonferenziale in materiale composito. Per le CNG3 il rinforzo avvolge completamente il corpo metallico mentre le CNG4 impiegano un corpo non metallico rinforzato con filamenti impregnati di resina. Le differenze riguardano la struttura del recipiente, oltre alla sua denominazione.

Da qui deriva l’esigenza di adottare verifiche adeguate alla tecnologia costruttiva. Corrosione e deformazioni del metallo richiedono valutazioni differenti rispetto ai danneggiamenti del rivestimento composito. Nell’esame del recipiente assumono rilievo condizioni esterne, urti, abrasioni e integrità dei materiali, secondo i criteri tecnici applicabili. L’identificazione della bombola permette all’officina di scegliere la procedura pertinente senza trattare allo stesso modo serbatoi diversi.

Nelle premesse del decreto si richiama l’esperienza maturata nel settore: gli scarti alla prima riqualificazione sono stati ricondotti a danneggiamenti riscontrabili attraverso la prova visiva. Su questo presupposto si fonda la valorizzazione dell’esame effettuato da personale qualificato, seguendo le istruzioni tecniche previste.

La parola “visiva” non deve far pensare a uno sguardo rapido sotto l’automobile. Il controllo deve consentire di valutare lo stato della bombola nelle parti richieste dalla procedura, con l’individuazione di alterazioni incompatibili con il mantenimento in servizio. A incidere sull’attendibilità dell’esito sono accessibilità delle superfici, preparazione dell’operatore e criteri di accettazione.

Prima riqualificazione, il chiarimento del Mit

La circolare 10799 del 2026 del Mit ribadisce che, per CNG1, CNG2 e CNG3, la prima riqualificazione avviene con ispezione visiva secondo le procedure comunicate dal costruttore del veicolo. Se i manuali non sono disponibili, si applicano le modalità precedentemente in uso, come per le verifiche successive alla prima. Per le CNG4 montate sui veicoli M1 e N1, ossia autovetture e veicoli commerciali leggeri, la disciplina prevede la riqualificazione periodica mediante le modalità visive ammesse e le istruzioni del costruttore

Accanto alle verifiche visive restano i centri di revisione SFBM, incaricati delle prove previste dalla disciplina tecnica e della gestione dell’interscambio. La prova idrostatica verifica il recipiente attraverso una pressurizzazione controllata, secondo le condizioni prescritte. Il decreto assegna agli ispettori SFBM la supervisione delle prove e le funzioni previste per l’attestazione.

Quando i centri SFBM non riescono a soddisfare le esigenze dell’utenza per le bombole CNG1, il regolamento consente l’affidamento dei servizi a centri terzi qualificati. Si tratta di una possibilità circoscritta a questa categoria, subordinata ai requisiti tecnici e alle procedure di selezione. Il proprietario continua a rivolgersi all’officina che organizza l’intervento mentre i rapporti con centri e depositi appartengono al percorso operativo del servizio.

Officine riconosciute: requisiti, registro e durata

Il nuovo modello prevede officine riconosciute da SFBM, dotate delle attrezzature richieste e di uno o più responsabili tecnici. Il riconoscimento dura cinque anni e deve essere rinnovato mediante una nuova domanda. Gli strumenti attraverso cui l’utente può identificare gli operatori del sistema sono registro pubblico, logo identificativo e tariffario esposto.

Tra le attività attribuite all’officina rientrano riqualificazione visiva, smontaggio e rimontaggio, interscambio con i centri e gestione della sostituzione dopo un esito negativo. La disponibilità di strumenti conformi alle norme tecniche richiamate e di personale qualificato fa parte dei requisiti del riconoscimento.

La riqualificazione visiva viene affidata a un responsabile tecnico con certificazione conforme alle norme richiamate dal decreto, formazione teorica e pratica, esame e idoneità visiva documentata. Il regolamento fissa anche requisiti alternativi di istruzione ed esperienza ovvero laurea in ingegneria con almeno tre anni nel settore, diploma di perito industriale con cinque anni oppure diploma di scuola secondaria superiore con dieci anni.

L’iscrizione avviene in un registro gestito da SFBM, previa verifica dei requisiti. Lo stesso professionista può svolgere la riqualificazione per più officine riconosciute. Resta ammessa anche l’attività del funzionario dell’autorità competente. La firma sul controllo deve quindi corrispondere a un ruolo definito e verificabile.

Etichette, punzonatura e tracciabilità digitale

Per le CNG1 sottoposte a prova idrostatica, l’attestazione comprende punzonatura della data e marchio della Repubblica italiana, alla presenza dell’ispettore SFBM. Nel caso della riqualificazione visiva, vengono apposte etichette fornite da SFBM, con data, numerazione della bombola, logo della società e marchio RI. I recipienti scartati o scaduti vengono avviati al recupero, con verbalizzazione e annotazione nel sistema.

L’articolo 11 prevede un database che collega capacità, matricola, costruttore e scadenza del recipiente a targa e telaio del veicolo. Nel sistema devono comparire anche informazioni su riqualificazione, installazione, operatori e strutture coinvolte, oltre all’eventuale disinstallazione. Questa associazione permette di seguire la bombola quando cambia vettura o viene interscambiata, riducendo la dipendenza da documenti isolati.

Chi paga una bombola scartata o a fine vita

L’articolo 12 pone a carico di SFBM il costo delle bombole sostituite a scadenza naturale o scartate durante la riqualificazione, avviate al recupero. La copertura riguarda solo il recipiente e non il servizio e altre lavorazioni documentate.

Il Servizio interno di ispezione vigila su officine, Responsabili tecnici, centri terzi e depositi, anche mediante controlli e sopralluoghi. In caso di non conformità, il regolamento disciplina istruttoria, diffida e, se manca l’adeguamento, la proposta di sospensione fino a sei mesi all’autorità competente. Le violazioni dei provvedimenti o la perdita dei requisiti possono portare a cancellazione dai registri o revoca degli affidamenti.

La vigilanza riguarda anche chi organizza il servizio. Su SFBM, i suoi centri e il Servizio interno di ispezione interviene il MIT. Sul versante economico l’articolo 12 prevede la cancellazione dal registro delle officine che applicano tariffe diverse dal tariffario nazionale.

Cane guida a bordo del taxi, obblighi del conducente e sanzioni

Un tassista può rifiutare una corsa perché il passeggero è accompagnato da un cane guida? La legge tutela il diritto della persona non vedente a viaggiare insieme all’animale e prevede sanzioni da 500 a 2.500 euro per chi ne impedisce oppure ostacola l’accesso. Alle conseguenze economiche possono affiancarsi provvedimenti sulla licenza, secondo la disciplina del servizio applicabile nel territorio. Il fatto che l’automobile appartenga al conducente non lo autorizza a ignorare questi obblighi.

Il caso di Milano, dove un tassista ha subito una sospensione della licenza per trenta giorni dopo aver lasciato a terra due persone ipovedenti con il loro cane guida, mostra quanto possa costare un rifiuto.

Taxi e cane guida, il diritto di accesso

La legge 37 del 1974 riconosce alla persona priva della vista il diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida sui mezzi di trasporto pubblico, senza biglietti o sovrattasse per l’animale. Con la legge 60 del 2006 sono state aggiunte le disposizioni sulla sanzione e sulla museruola. Per l’applicazione ai taxi esiste anche un richiamo esplicito degli enti che regolano il servizio.

Dalla proprietà dell’automobile non discende un potere assoluto di scegliere i clienti o stabilire le condizioni del trasporto. La legge 21 del 1992 inserisce il taxi tra gli autoservizi pubblici non di linea. L’articolo 2 precisa che si rivolge a un’utenza indistinta, con tariffe determinate dalle autorità competenti e prestazione obbligatoria nelle aree comunali o comprensoriali previste dalla norma. Il conducente esercita quindi un’attività soggetta a obblighi pubblici.

Per chi viaggia con un cane da compagnia o un gatto la verifica anticipata delle condizioni del servizio permette di organizzare la corsa ed evitare incomprensioni. L’accesso va valutato considerando il regolamento territoriale, le modalità di prenotazione e le condizioni accettate dall’operatore.

Un esempio arriva dalla Lombardia. L’articolo 41 del regolamento regionale 2 del 2014 consente il rifiuto del trasporto di animali, facendo salva la disposizione che impone di trasportare gratuitamente i cani guida delle persone non vedenti. La deroga impedisce di applicare al cane guida la regola ordinaria prevista per gli animali domestici.

La distinzione ha conseguenze anche sulla prenotazione. Segnalare al centralino la presenza del cane guida può facilitare l’incontro e l’organizzazione del viaggio, ma l’informazione preventiva non va confusa con una domanda di permesso.

Nessun supplemento per il cane, tariffa ordinaria per la persona

A essere gratuito è il trasporto del cane guida mentre il passeggero paga la corsa secondo la tariffa applicabile. Restano le voci previste per il servizio senza che la presenza dell’animale diventi un sovrapprezzo autonomo. Per la museruola c’è una disposizione che evita sia di considerarla sempre obbligatoria sia di descrivere il cane guida come esentato in qualsiasi circostanza.

Sui mezzi di trasporto pubblico, la persona accompagnata deve munirne l’animale quando lo richiedono il conducente o i passeggeri. Fuori da questa richiesta, la legge riconosce il diritto di viaggiare anche senza museruola.

Avere con sé l’accessorio permette di soddisfare la richiesta prevista dalla norma senza interrompere lo spostamento. Dal canto suo, il tassista deve distinguere questa condizione dall’applicazione delle abitudini seguite per gli altri animali. La disciplina speciale tiene insieme accessibilità del trasporto e possibilità di formulare una richiesta contemplata dal legislatore.

Il cane può essere sistemato nel bagagliaio?

La pretesa di sistemare il cane nel bagagliaio è stata il motivo del confronto avvenuto a Milano. Ai due passeggeri serviva averlo accanto anche per salire e scendere dall’automobile. La richiesta del tassista rendeva impraticabile l’accompagnamento di cui avevano bisogno. La legge tutela la possibilità di viaggiare con il cane guida, senza assegnargli un sedile del taxi. La sistemazione va individuata tenendo conto dello spazio, della sicurezza e delle esigenze della persona accompagnata.

Sul piano giuridico, il punto da valutare è se le condizioni imposte consentano davvero di utilizzare il servizio oppure creino un ostacolo all’accesso anche indiretto.

L’intervento del 2006 ha introdotto una sanzione da 500 a 2.500 euro per i responsabili della gestione dei trasporti che impediscono od ostacolano, direttamente o indirettamente, l’accesso alle persone prive della vista accompagnate dal cane guida. L’accertamento riguarda dunque anche le modalità del comportamento, oltre alle parole pronunciate dal conducente.

La legge indica un intervallo, senza stabilire che ogni episodio comporti automaticamente il massimo. Va distinta anche la destinazione della somma. La sanzione amministrativa punisce la violazione e non costituisce un risarcimento automatico al passeggero, che segue un diverso percorso di tutela.

Quando il tassista rischia la sospensione della licenza

Alla sanzione nazionale si affiancano provvedimenti disciplinari sulla licenza taxi, regolati dalla disciplina territoriale del servizio. Per il bacino aeroportuale lombardo il regolamento regionale colloco il rifiuto di una prestazione obbligatoria nella classe che prevede una sospensione da trenta a novanta giorni. La durata concreta dipende dal provvedimento adottato.

La tutela contro le discriminazioni legate alla disabilità apre un piano diverso rispetto alla multa o alla sospensione della licenza. Se il rifiuto integra una condotta discriminatoria, la persona coinvolta può rivolgersi al giudice civile per ottenere i provvedimenti previsti dalla normativa.

Il decreto legislativo 150 del 2011 consente al giudice di ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio, adottare misure per rimuoverne gli effetti e condannare al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. Il riconoscimento di un danno risarcibile richiede una valutazione del caso. Dalla sola esistenza della fascia sanzionatoria di 500-2.500 euro non si ricava un indennizzo predeterminato per la persona lasciata a terra.

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto l’estensione delle tutele alle persone con disabilità o patologie accompagnate da cani di assistenza. La disciplina richiama un tesserino identificativo e requisiti da definire attraverso un decreto interministeriale, riguardanti anche formazione degli animali, soggetti abilitati e controlli. Nella definizione sono compresi i cani guida per persone cieche e ipovedenti.

 

Portiera aperta e ciclista a terra: chi deve risarcire i danni

Chi deve pagare quando il ciclista finisce a terra per via di uno sportello aperto nel momento sbagliato? Il danneggiato può fare riferimento alla Rc auto del veicolo, ma l’individuazione chi sia responsabile richiede di esaminare le circostanze dell’incidente.

Il Codice della Strada impone di verificare l’assenza di pericolo o intralcio prima di aprire gli sportelli, scendere dal veicolo o lasciare le porte aperte. Destinatario dell’obbligo è chiunque compia queste operazioni. Il controllo riguarda quindi conducente e passeggeri, compresa la persona seduta sui posti posteriori. La cautela richiesta dalla norma deve precedere l’apertura dello sportello e consentire di valutare il traffico che sopraggiunge.  Allo stesso modo mantenere la portiera spalancata può creare un ostacolo pericoloso anche dopo la discesa dall’auto.

Nell’interpretazione giuridica, infatti, la circolazione comprende anche situazioni di arresto e sosta e le operazioni collegate all’utilizzo del veicolo, tra le quali rientra l’apertura delle portiere. Un chiarimento arriva anche dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con la sentenza del 15 novembre 2018 nella causa C-648/17, i giudici hanno ricondotto alla nozione di circolazione il danno provocato da un passeggero che, aprendo la portiera di un’auto ferma in un parcheggio, aveva colpito il veicolo adiacente. Il caso riguardava due automobili, ma conferma che sosta e apertura dello sportello possono rientrare nel rischio automobilistico assicurato.

Se apre il conducente, risponde anche il proprietario?

Quando a compiere la manovra è l’automobilista entra in gioco l’articolo 2054 del Codice civile. Il conducente risponde dei danni prodotti dalla circolazione, salvo che dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitarli. Per il ciclista rimangono da provare l’accaduto, il danno subito e il collegamento causale fra l’apertura della portiera e le conseguenze lamentate.

Accanto al conducente il proprietario dell’automobile è responsabile in solido, secondo la disciplina dello stesso articolo 2054. La solidarietà consente al danneggiato di chiedere l’intero risarcimento dovuto a uno dei soggetti obbligati, senza dover dividere preventivamente la richiesta tra loro. Resta ferma la precisazione che per lo stesso pregiudizio si riceve un solo risarcimento, anche quando i responsabili sono più di uno.

Quando la portiera viene aperta dal passeggero

La presenza di un passeggero alla maniglia modifica il quadro, senza cancellare le altre responsabilità. La Corte di Cassazione, con la sentenza 8216 2002 ha esaminato il danno causato a un motociclista dall’apertura incauta dello sportello da parte di un trasportato. Alla responsabilità personale di quest’ultimo, fondata sull’articolo 2043 del Codice civile, si affiancano quelle del conducente e del proprietario ai sensi dell’articolo 2054.

Si tratta di una decisione riferita a un motociclista, utile anche per comprendere la tutela del ciclista danneggiato. La pronuncia riconosce la solidarietà verso la vittima e distingue questa posizione dai rapporti interni fra i soggetti coinvolti, nei quali possono sorgere questioni di regresso e ripartizione del pagamento.

Sul piano pratico il riferimento ì resta la compagnia assicurativa dell’automobile. L’articolo 122 del Codice delle assicurazioni private collega l’obbligo di copertura all’utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto e precisa che la disciplina opera anche quando questo è fermo. Attraverso l’articolo 144 il danneggiato può agire contro l’assicuratore del responsabile entro il massimale previsto. Bisogna comunque accertare una responsabilità coperta e quantificare il danno.

Per un incidente tra un’automobile e una bicicletta si segue la procedura ordinaria di risarcimento, rivolgendo la richiesta all’assicurazione del veicolo responsabile. Il risarcimento diretto previsto dall’articolo 149 riguarda invece incidenti fra due veicoli a motore identificati e assicurati.

Quando il ciclista ha una parte di responsabilità

Va esaminato anche il comportamento di chi pedala deve essere esaminato. In base all’articolo 1227 del Codice civile, il concorso colposo del danneggiato comporta una riduzione del risarcimento commisurata alla gravità della colpa e alle conseguenze prodotte. Velocità, visibilità, traiettoria e possibilità di reagire assumono peso diverso da un incidente all’altro. Una velocità inadeguata alle condizioni della strada oppure una manovra imprudente possono rilevare se hanno contribuito alla caduta. Il solo richiamo a una presunta disattenzione lascia invece irrisolto il problema della prova. Anche al ciclista, quale conducente di un veicolo si applicano gli obblighi di controllo del mezzo e prudenza.

Un esempio aiuta a capire l’effetto economico. Su un danno complessivo accertato di 10.000 euro, una responsabilità del ciclista valutata nel 20% porterebbe il risarcimento a 8.000 euro. La percentuale nasce dall’accertamento e non da una quota prestabilita per tutti gli incidenti con una portiera. C’è poi la presunzione di pari responsabilità nello scontro tra veicoli, applicabile anche alla collisione fra automobile e bicicletta. La sua funzione è sussidiaria. In pratica interviene quando le prove lasciano indeterminata la misura delle rispettive responsabilità e può essere superata dall’accertamento della diversa incidenza delle condotte o della colpa esclusiva di uno dei coinvolti.

Il metro e mezzo riguarda un’altra manovra

Nelle discussioni successive al sinistro può comparire un’obiezione: il ciclista avrebbe dovuto mantenere sempre un metro e mezzo dalle auto parcheggiate. La distanza prevista dall’articolo 148, del Codice della Strada riguarda però il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore, con almeno 1,5 metri ove le condizioni della strada lo consentano.

Lasciare un margine dagli sportelli rimane una precauzione utile, da adattare allo spazio disponibile e al traffico. Per valutare un eventuale concorso di colpa contano però la configurazione della carreggiata, la posizione dell’auto e le alternative praticabili: una raccomandazione di sicurezza non può essere trasformata in una percentuale automatica di responsabilità.

Può accadere che il ciclista riesca a evitare lo sportello, ma cada durante la frenata o la deviazione improvvisa. In termini di nesso causale, l’assenza di contatto fisico non esclude da sola il risarcimento. V dimostrato che l’apertura incauta abbia provocato la reazione e il conseguente danno. È quindi decisiva la ricostruzione della sequenza dell’incidente.

Quali danni può chiedere il ciclista

La richiesta comprendere i danni materiali alla bicicletta e agli oggetti coinvolti nella caduta, oltre alle spese conseguenti all’incidente che risultino giustificate e documentate. Preventivi, fatture e fotografie aiutano a quantificare il pregiudizio. Se il mezzo è irreparabile, la valutazione bisogna considerare anche il suo valore prima del sinistro. Possono aggiungersi le perdite di reddito, purché dimostrate e collegate alle conseguenze dell’incidente.

Per la persona ferita assume rilievo il danno biologico ossia la compromissione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica, valutata sul piano medico-legale. Nelle lesioni lievi la disciplina dell’articolo 139 considera anche particolari ripercussioni personali o sofferenze.

Cancellazione bollo auto, vale anche per autocarri e camper?

Un furgone poco potente o un camper utilizzato soltanto per le vacanze non beneficia in automatico della cancellazione del bollo. Il decreto riserva il beneficio previsto per le autovetture ovvero avere un motore entro gli 80 kW non basta per rientrare nell’agevolazione fiscale.

La novità nasce da decreto legge 162 del 2027 che riconosce alle persone fisiche l’esenzione relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. Nel comma dedicato alle auto, il legislatore indica le auto a benzina o gasolio, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW.

Il riferimento alle auto delimita il campo di applicazione. La soglia tecnica va verificata all’interno della tipologia ammessa. Prima si identifica il veicolo, poi si controllano i kilowatt. Un autocarro da 60 kW e un’autovettura con la stessa potenza non diventano fiscalmente equivalenti per il semplice fatto di utilizzare motori simili. Lo stesso ragionamento riguarda un camper sotto gli 80 kW. Quanto alla durata, il beneficio riguarda i versamenti con termine ordinario di pagamento nel 2027.

La distinzione tra autoveicoli e auto

Il Codice della Strada adotta categorie distinte. All’articolo 54, gli autoveicoli comprendono diverse tipologie. Fra queste le auto sono i mezzi destinati al trasporto di persone con non più di nove posti, conducente incluso.  Gli autocarri hanno una destinazione legata al trasporto di cose e delle persone addette al loro uso o trasporto. Per gli autocaravan lo stesso articolo individua veicoli con carrozzeria speciale e attrezzature permanenti per trasportare e alloggiare fino a sette persone, compreso il conducente.

La categoria internazionale N1 riguarda i veicoli destinati al trasporto di merci con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate. L’articolo 47 distingue questi mezzi dagli N2, oltre 3,5 e fino a 12 tonnellate, e dagli N3, sopra le 12 tonnellate. Anche un piccolo commerciale guidabile con la patente normalmente utilizzata per l’auto resta dunque inserito in una classificazione diversa.

Non sono le dimensioni del cassone o la frequenza d’impiego a trasformarlo in un’autovettura. Un veicolo registrato come autocarro, anche se appartiene a un privato e viene usato raramente, resta fuori dalla nuova esenzione destinata alle auto.

Quando il soggetto obbligato a pagare il tributo è una società, manca anche il requisito soggettivo della nuova misura, rivolta alle persone fisiche. Una partita Iva non esclude invece da sola una persona fisica. Resta comunque da soddisfare il requisito della tipologia. Per un autocarro, l’intestazione a un privato o a una ditta individuale non apre l’accesso all’esenzione del 2027.

Un autocaravan può appartenere alla categoria M1, utilizzata anche per molti veicoli destinati al trasporto di persone. Il regolamento europeo sull’omologazione distingue i camper come veicoli per uso speciale, identificandoli con il codice SA.

Il vano abitabile e le attrezzature previste dall’omologazione spiegano la distinzione rispetto a un’autovettura ordinaria. Per il bollo del 2027 va di conseguenza ricostruita l’intera classificazione del mezzo, senza fermarsi a una sola voce del libretto. La verifica parte dal Documento unico o dalla carta di circolazione. Nel formato armonizzato, la voce J indica la categoria internazionale, J.1 riporta destinazione e uso, mentre J.2 riguarda la carrozzeria. Il dato della potenza si trova in P.2; per l’alimentazione, il riferimento è P.3.

Furgonati e veicoli trasformati

Prima di attribuire un’esenzione, bisogna verificare la classificazione effettiva e la regolarità dell’allestimento. Un veicolo omologato come autocaravan segue il trattamento della propria tipologia, anche se deriva dallo stesso modello di un furgone o di una versione per trasporto persone. Per le trasformazioni, l’articolo 78 del Codice della Strada disciplina modifiche delle caratteristiche costruttive o funzionali, accertamenti e aggiornamento del documento, con le eccezioni previste dalle disposizioni applicabili.

Per gli autocarri il calcolo non segue sempre la formula più conosciuta dagli automobilisti. Per i mezzi con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate, una tassazione basata sulla portata. Per il trasporto pesante, da 12 tonnellate in su, entrano in gioco peso complessivo, numero degli assi e sospensione dell’asse motore, secondo le regole applicabili.

Portata e massa complessiva esprimono grandezze differenti: la prima riguarda la capacità di carico, la seconda comprende il veicolo carico entro il limite autorizzato. Da qui l’esigenza di utilizzare i dati del libretto. C’è poi un caso che alimenta confusione: alcuni veicoli immatricolati N1 sono tassati in base alla potenza. Pensiamo alla combinazione di codice carrozzeria F0, almeno quattro posti e rapporto fra potenza in kW e portata in tonnellate pari o superiore a 180. Il criterio modifica il calcolo del tributo, ma non autorizza a trattare il mezzo come un’autovettura ammessa all’esenzione del 2027.

Le riduzioni regionali e i commerciali N1

L’esclusione dal decreto non esaurisce il tema dei benefici per i veicoli commerciali. La normativa contempla una riduzione del 50% per determinati mezzi M1 e N1 a doppia alimentazione benzina-elettrico, compresi quelli con ricarica esterna, con potenza termica fino a 100 kW e prima immatricolazione dal primo gennaio 2026.

La durata dipende dalle emissioni: sessanta mesi nella fascia da 1 a 60 g/km di CO₂ e ventiquattro mesi sopra 60 e fino a 120 g/km, rispettando le condizioni territoriali e temporali. È una riduzione regionale distinta dalla nuova esenzione nazionale. Un commerciale può quindi restare escluso dalla cancellazione del 2027 e ottenere comunque uno sconto grazie a un’altra disposizione.

Per la mobilità delle persone con disabilità bisogna poi distinguere le agevolazioni secondo il veicolo. Per gli autocaravan viene indicata la sola detrazione Irpef del 19%. Le Regioni possono in ogni caso prevedere un trattamento più ampio.

Anche storicità e anzianità appartengono a un regime separato. Per gli autoveicoli ultratrentennali non utilizzati professionalmente, l’esenzione dalla tassa di possesso e il pagamento forfettario quando circolano su strade pubbliche. Fra venti e ventinove anni, il trattamento richiamato richiede invece riconoscimento storico e annotazione del certificato, con riduzione del 50%.

Per un camper datato o un autocarro conservato come mezzo storico, la verifica deve comprendere uso effettivo, documentazione e disciplina regionale. Un veicolo impiegato nell’attività professionale non va assimilato senza controlli a un mezzo storico privato. Il semplice trascorrere degli anni, soprattutto nella fascia venti-ventinove, non dimostra da solo il diritto a non pagare.

Cancellazione del bollo auto: contano Isee, età e classe Euro?

Un Isee basso, qualche anno in più sulla carta d’identità o un’auto con una classe ambientale: quale di questi elementi consente di non pagare il bollo? Per l’esenzione nazionale prevista nel 2027, il decreto non introduce soglie Isee, limiti anagrafici del proprietario o una classe Euro minima. A delimitare il beneficio sono la potenza dell’auto e la posizione fiscale del contribuente.

La questione cambia quando si passa alle agevolazioni già esistenti, fra veicoli storici, mobilità delle persone con disabilità e incentivi regionali. Qui l’anzianità dell’auto, determinati requisiti reddituali o le caratteristiche ambientali hanno incidenza.

Cancellazione del bollo, cosa prevede il decreto per il 2027

Il provvedimento riconosce alle persone fisiche l’esenzione relativa a un solo veicolo assicurato. Per le auto, il perimetro comprende quelle alimentate a benzina o gasolio, anche insieme a un’altra fonte di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW. Sono interessati i versamenti il cui termine ordinario cade fra il primo gennaio e il 31 dicembre 2027.

Nell’elenco dei requisiti non compare alcun valore massimo dell’Isee. Il beneficio del 2027 non viene graduato secondo la situazione economica familiare e non dipende dall’appartenenza a una fascia di reddito. L’Indicatore della situazione economica equivalente svolge una funzione diversa. Valuta infatti la condizione del nucleo considerando redditi, patrimonio e una scala di equivalenza legata alla composizione familiare. Non coincide con lo stipendio del proprietario dell’auto né con il solo reddito dichiarato da una persona. Viene utilizzato per accedere alle prestazioni sociali legate alla situazione economica della famiglia.

Applicare al bollo soglie conosciute per altri bonus porterebbe perciò fuori strada. Un automobilista con Isee di 8.000 euro e una vettura da 100 kW non acquista il diritto alla nuova esenzione grazie alla fragilità economica. All’opposto un contribuente con Isee di 50.000 euro può rientrarvi con un’auto idonea.

Il limite riguarda la persona

Una sola auto agevolata per persona fisica non significa una sola auto esentata per famiglia. Se marito e moglie risultano separatamente obbligati al pagamento per due vetture che rispettano le condizioni, ciascuno può ottenere il beneficio sul proprio mezzo. Il fatto che entrambi appartengano allo stesso nucleo Isee non riduce il numero delle esenzioni a una. Due automobili intestate al medesimo contribuente seguono invece la regola di selezione prevista dalla norma. Non basta che entrambe siano sotto gli 80 kW per azzerare tutti i pagamenti, né il proprietario può indicare la vettura sulla quale preferisce risparmiare.

Essere pensionati, avere superato i 65 anni o rientrare fra i giovani automobilisti non è un requisito dell’esenzione del 2027. L’articolo 2 del decreto lette descrive le caratteristiche del contribuente e del mezzo senza fissare un’età minima o massima del proprietario. A parità delle condizioni richieste, un proprietario di 25 anni e uno di 75 anni sono quindi valutati attraverso gli stessi parametri. La pensione percepita, gli anni trascorsi dal conseguimento della patente e la data di nascita non sostituiscono il controllo sulla vettura.

Anche un veicolo usato può rientrare

Quanto alla nuova esenzione, non viene richiesto che l’auto sia appena immatricolata, acquistata nel 2027 o posseduta da meno di un certo numero di anni. Il beneficio può riguardare anche una vettura usata o già presente da tempo nel patrimonio dell’automobilista.  Per ottenere questo trattamento non servono neanche un acquisto sostitutivo o la rottamazione di un’altra automobile.

L’anzianità torna a contare nel regime dei veicoli storici che conserva una propria disciplina. Per auto e moto di interesse storico e collezionistico fra venti e ventinove anni, la normativa richiamata dalla Regione Toscana prevede una riduzione del 50% quando il mezzo possiede il certificato di rilevanza storica e il riconoscimento è annotato sulla carta di circolazione.

Per i veicoli che raggiungono i trent’anni, la disciplina generale distingue la tassa di possesso dalla tassa di circolazione. Su questi benefici incidono anche le disposizioni regionali. In Lombardia per esempio la procedura relativa ai veicoli riconosciuti storici distingue i registri e la documentazione utilizzata, prevedendo automatismi in alcuni casi e una richiesta in altri.

Il decreto non impone un livello ambientale

Per la misura del 2027, una nuova classe Euro non garantisce da sola l’esenzione. Nelle caratteristiche richieste dal decreto legge figurano alimentazione e potenza, senza un requisito minimo riferito all’omologazione antinquinamento. La conseguenza è che una vecchia autovettura a benzina o gasolio non viene scartata dal beneficio per il solo fatto di appartenere a una classe Euro bassa.

Questo criterio fiscale non modifica le limitazioni alla circolazione. Un’auto ammessa all’esenzione può continuare a essere soggetta ai divieti locali, alle regole delle zone a traffico limitato o alle restrizioni per le emissioni. Il Comune di Milano, nelle informazioni su Area B, collega l’accesso anche ad alimentazione e classe ambientale.

La classe ambientale conserva un ruolo nel calcolo del bollo. Per le categorie interessate la tassa è differenziata secondo le normative sulle emissioni, con eccezioni legate a determinate alimentazioni. Proprio qui nasce un effetto indiretto sull’esenzione del 2027. Se lo stesso contribuente possiede due auto agevolabili di pari potenza, il criterio successivo è il minore bollo teorico. La classe Euro, quando produce una differenza tariffaria, può contribuire a determinare quale vettura verrà esentata.

Si considerino, a titolo di esempio, due auto da 60 kW sulle quali risulterebbero dovuti, senza il beneficio, 180 e 160 euro. La selezione ricadrebbe su quella con la tassa di 160 euro.

Gli 80 kW e gli altri requisiti

Il confine tecnico resta 80 kW inclusi, circa 109 CV. Una vettura da 81 kW non riceve un’esenzione parziale sui primi 80: è fuori dal perimetro di questa agevolazione per le auto. La misura riguarda le auto, una categoria distinta da camper e autocarri: non basta la potenza contenuta per estenderla a qualsiasi veicolo.

Sul versante soggettivo conta essere una persona fisica obbligata al pagamento del tributo. Va poi controllata la copertura assicurativa, richiesta dalla norma. Fra le verifiche da compiere prima della scadenza rientrano quindi categoria, alimentazione, potenza, posizione del contribuente e regolarità dell’assicurazione. Sono condizioni che spiegano perché l’assenza di limiti economici e anagrafici non renda il beneficio automaticamente universale.

Un’altra disciplina riguarda le agevolazioni per la mobilità delle persone con disabilità. Per la condizione di carico fiscale occorre prendere come riferimento un reddito annuo della persona con disabilità non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni, con le esclusioni dei redditi esenti specificate nel documento. Questi valori non sono limiti Isee del nucleo. Il riferimento all’età serve a individuare una soglia per i figli fiscalmente a carico e non istituisce uno sconto generale sul bollo per tutti gli under 25.

Bollo auto, l’esenzione è automatica o bisogna fare domanda

Basta possedere un’auto con i requisiti giusti per smettere di pagare il bollo, oppure serve una richiesta agli uffici? Dipende dall’esenzione perché il sistema italiano comprende benefici riconosciuti attraverso gli archivi e agevolazioni che richiedono una pratica. A rendere il quadro più articolato interviene la nuova esenzione temporanea per il 2027 per cui il decreto legge non prescrive una domanda nazionale.

Esenzione bollo auto 2027, cosa prevede il decreto

Il riferimento della novità è il decreto legge 162 del 2026 che introduce un beneficio riferito a un solo veicolo assicurato per persona fisica, con condizioni specifiche per automobili e due ruote. Il testo stabilisce chi ha diritto all’esenzione senza descrivere un procedimento nazionale per richiederla. Mancano un modulo unico, un portale dedicato e un termine entro il quale trasmettere un’istanza. Le istruzioni dell’ente competente servono a conoscere come il beneficio verrà registrato e come saranno gestite le posizioni particolari, soprattutto quando uno stesso contribuente risulta obbligato al pagamento per più mezzi.

Una risposta operativa arriva dalla Regione Toscana che chiarisce come l’articolo 2 non preveda la presentazione di una domanda. Gli automobilisti non devono quindi inviare istanze o documentazione agli uffici regionali per ottenere il beneficio della nuova norma.

In Lombardia, le prime istruzioni prevedono che l’esenzione per il 2027 venga applicata automaticamente, salvo diverse modalità stabilite durante la conversione. Nello stesso documento compare una raccomandazione rivolta a chi utilizza la domiciliazione bancaria: considerato il carattere temporaneo della misura è preferibile mantenere il mandato. Se il beneficio diventasse strutturale, la Regione indica che l’annullamento del mandato sarebbe gestito dal sistema. Per il momento revocare l’addebito non è dunque un adempimento richiesto per ottenere l’esenzione.

Auto fino a 80 kW, requisiti e scelta del veicolo esente

L’automatismo presuppone che i dati consentano di individuare il contribuente e il veicolo agevolabile. Nel caso delle autovetture, il decreto riguarda le persone fisiche soggette al tributo per mezzi alimentati a benzina o gasolio, anche insieme a un’altra fonte di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW. comprese le vetture da esattamente 80 kW, mentre superare la soglia esclude da questo specifico beneficio.

Quando allo stesso contribuente fanno capo più auto agevolabili, la scelta del mezzo segue criteri fissati dalla legge. Fra due vetture da 60 e 75 kW, entrambe in possesso dei requisiti, il beneficio riguarda quella da 60 kW. A parità di potenza viene considerata l’auto per la quale sarebbe dovuta la tassa meno elevata. L’uso quotidiano, il valore commerciale o la preferenza del proprietario non modificano l’ordine stabilito.

Per verificare la potenza, il primo riferimento è la voce P.2 del Documento unico o della carta di circolazione. Sulle ibride la potenza complessiva pubblicizzata dal costruttore può essere diversa dal dato utilizzato per il bollo che considera il motore termico. Anche l’alimentazione deve corrispondere a quella omologata: le bifuel possono rientrare nella formulazione della norma mentre le elettriche pure seguono le proprie agevolazioni.

Un’altra distinzione riguarda il contribuente obbligato al pagamento che può essere diverso dalla persona che usa l’auto. Il beneficio può interessare anche leasing e noleggio a lungo termine quando la persona fisica risulta soggetto passivo secondo la normativa vigente. Per le società manca il requisito soggettivo.

Esenzione per moto e ciclomotori

Anche per le due ruote l’esenzione del 2027 resta collegata a una gerarchia. Motocicli e ciclomotori a benzina, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione, possono beneficiare della misura alle condizioni. Il contribuente non deve risultare soggetto al bollo per un’autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW.

Fra più motocicli agevolabili viene individuato quello meno potente; a parità di kW conta la tassa meno elevata. Per più ciclomotori il criterio è la prima immatricolazione più remota. Il limite di un solo mezzo impedisce di sommare esenzioni per auto, moto e scooter.

Auto elettriche, ibride, Gpl e metano: le regole territoriali

Per le auto elettriche il quadro nazionale di base prevede cinque anni di esenzione dalla prima immatricolazione; terminato il periodo, la tassa per le autovetture è pari a un quarto di quella di un corrispondente veicolo a benzina. Cu sono disposizioni territoriali più favorevoli, fra cui l’esenzione senza limiti temporali in Lombardia. Il controllo riguarda alimentazione e data della prima immatricolazione. L’acquisto di un’elettrica usata non fa ripartire il quinquennio.

Una vettura ibrida non dà accesso a una sola disciplina valida per ogni acquisto. Le agevolazioni territoriali possono dipendere dall’anno di immatricolazione, oltre che dalla tecnologia e dagli altri requisiti. In Campania l’esenzione prevista per determinate ibride immatricolate dal 2014 al 2024, dopo l’abrogazione della disposizione per le nuove immatricolazioni successive. Per i veicoli omologati a GPL o metano, la regola è una riduzione della tassa, diversa dall’esenzione completa.

 

Esenzione per disabilità: domanda, requisiti e canali di invio

Accanto alla nuova misura restano le esenzioni già previste per la mobilità delle persone con disabilità. Qui la prima domanda ha la funzione di consentire all’amministrazione di accertare i requisiti e associare il beneficio alla targa prescelta.

Le condizioni rilevanti comprendono specifiche disabilità motorie, psichiche o mentali, cecità e sordità con adattamento del veicolo o indennità di accompagnamento nei casi previsti. Per il quadro ordinario, i limiti sono 2.000 centimetri cubici per benzina e ibride a benzina, 2.800 per diesel e ibride diesel, 150 kW per le elettriche. Il beneficio riguarda un solo veicolo, intestato alla persona con disabilità oppure al familiare del quale sia fiscalmente a carico.

Il canale di presentazione cambia con il territorio. In Piemonte, prime richieste e trasferimenti dell’esenzione per disabilità passano dal servizio telematico dedicato di Tassa Auto Piemonte, con assistenza degli intermediari autorizzati o degli URP secondo le modalità regionali. Per il Veneto è previsto l’invio attraverso il Portale Bollo Auto.

Rinnovo dell’esenzione e trasferimento su un’altra auto

Dopo l’accoglimento, la domanda non va ripetuta ogni anno se permangono le condizioni del beneficio. L’esenzione è valida anche per le annualità successive, con obbligo di comunicare il venir meno dei requisiti. Un limite riguarda i verbali sanitari soggetti a revisione: alla scadenza è richiesta una nuova domanda con il verbale aggiornato, secondo le disposizioni territoriali.

Il cambiamento di auto comporta un passaggio diverso dal rinnovo annuale. Per trasferire l’esenzione per disabilità, servono infatti una nuova domanda per il veicolo sostitutivo e la richiesta di cessazione del beneficio sul precedente, alle condizioni previste. Anche un trasferimento di residenza richiede una verifica con gli uffici competenti, dato il carattere regionale del tributo.

Bollo auto, quanto si risparmia con un’auto da 80 kW

Un’auto da 80 kW può far risparmiare più di 200 euro di bollo. In Lombardia, prendendo come riferimento la tariffa annuale 2026 di una vettura Euro 4, Euro 5 o Euro 6, il conto è di 206,40 euro. Per un’auto identica immatricolata ai fini fiscali nel Lazio si arriva a 227,20 euro; in Abruzzo e in Campania a 249,60 euro. Sono importi che il proprietario evita grazie all’esenzione prevista per il 2027.

La novità è contenuta nel decreto legge 162 del 2026. La soglia comprende le vetture da 80 kW esatti e riguarda le persone fisiche soggette al pagamento della tassa per un’auto alimentata a benzina o gasolio, anche insieme a un’altra fonte di propulsione. Occorre poi che il veicolo sia assicurato. Il beneficio spetta per un solo mezzo e si applica ai versamenti il cui termine ordinario cade tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2027.

I conti per un’auto Euro 6

Quanto vale l’esenzione? Per una vettura Euro 6 da 80 kW senza altre riduzioni, basta moltiplicare la potenza per la tariffa regionale annuale. In Lombardia il valore è di 2,58 euro per kW: 80 × 2,58 = 206,40 euro. La Toscana applica 2,71 euro, pari a 216,80 euro; nel Lazio, con 2,84 euro per kW, il bollo sale a 227,20 euro. Abruzzo e Campania arrivano a 3,12 euro per kW, dunque 249,60 euro. Anche l’Emilia-Romagna, con la tariffa 2026 di 2,84 euro, porta l’esempio a 227,20 euro.

La differenza tra i due estremi di questi esempi è di 43,20 euro per la stessa potenza e la stessa classe ambientale. Cambiano la Regione e la somma che il contribuente avrebbe pagato. Di conseguenza, il valore economico dell’esenzione.

Da sola la potenza non determina il bollo. Per le vetture a benzina o diesel pesa anche la classe ambientale: a parità di 80 kW, un’auto più vecchia può avere una tassa più alta di una Euro 6. In Lombardia il tariffario 2026 indica 3 euro per kW per le Euro 0. Il conto annuale raggiunge quindi 240 euro, contro i 206,40 euro di una Euro 4, Euro 5 o Euro 6. In Abruzzo la tariffa Euro 0 è di 3,63 euro per kW: per 80 kW si arriva a 290,40 euro.

Il decreto non pone un limite alla classe Euro e non richiede l’acquisto di un’auto nuova. L’accesso alla misura dipende dai requisiti indicati nella norma mentre l’ammontare risparmiato deriva dal bollo che sarebbe stato dovuto per quel veicolo.

Avere 80 kW non è sufficiente

Può rientrare nell’esenzione un’auto a benzina da 80 kW; la stessa soglia vale per una diesel. Il decreto comprende anche le vetture che usano benzina o gasolio in combinazione con un’altra fonte di propulsione: il caso può quindi riguardare un’ibrida oppure un’auto bifuel benzina-Gpl o benzina-metano. Una vettura elettrica non soddisfa invece il requisito relativo all’alimentazione previsto da questa misura. Lo stesso vale per un’auto alimentata soltanto a gas, ferma restando la verifica di agevolazioni già riconosciute da altre norme.

C’è anche il controllo della copertura assicurativa da compiere prima di fare i conti. Il beneficio è riservato alle persone fisiche soggette al bollo. Una società intestataria dell’auto non rientra in questa previsione solo perché il veicolo ha la potenza richiesta. Nel leasing o nel noleggio va individuato chi risulta soggetto passivo della tassa nel caso specifico.

Due auto sotto gli 80 kW? Il risparmio riguarda la meno potente

La regola su un solo veicolo può ridurre il vantaggio atteso da chi possiede più auto idonee. La scelta non è libera: il decreto assegna l’esenzione all’auto con la potenza inferiore. Se le vetture hanno gli stessi kW, il beneficio va a quella per cui, senza agevolazione, sarebbe dovuto il bollo meno elevato.

Si immagini una persona con due auto Euro 6 in Lombardia, una da 70 kW e l’altra da 80 kW, entrambe soggette alla tariffa ordinaria 2026 di 2,58 euro per kW. La prima avrebbe un bollo annuo di 180,60 euro, la seconda di 206,40 euro. Applicando il criterio del decreto, il risparmio dell’esempio sarebbe 180,60 euro: il bollo dell’auto da 80 kW resterebbe da pagare.

La norma guarda alla singola persona fisica tenuta alla tassa, non al numero di veicoli presenti in famiglia. Se le auto fanno capo a soggetti passivi diversi, bisogna verificare separatamente i requisiti di ciascuno. Per chi possiede anche una moto o un ciclomotore a benzina, il decreto stabilisce una disciplina specifica: l’esenzione per questi mezzi può spettare soltanto quando la persona non risulta soggetta al bollo per alcuna autovettura fino a 80 kW.

Una vettura che gode già di un’agevolazione regionale comporta una spesa inferiore e quindi un beneficio economico aggiuntivo più contenuto. Se il bollo è già integralmente azzerato per un’altra esenzione, l’effetto immediato sul portafoglio è zero euro. Un esempio concreto arriva dalla Lombardia: la domiciliazione bancaria dà diritto a una riduzione del 15% sul bollo dovuto. Applicata ai 206,40 euro dell’esempio Euro 6 da 80 kW, porta la tassa a 175,44 euro, oltre alla commissione prevista per l’addebito.

Conta la scadenza del versamento

Non basta che il bollo riguardi alcuni mesi del 2027: è il termine ordinario di pagamento a dover cadere tra il primo gennaio e il 31 dicembre di quell’anno. Un versamento dovuto nel 2026 rimane dovuto anche se copre parte del 2027. Per la stessa ragione l’esenzione non cancella i bolli arretrati relativi a scadenze precedenti.

Nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome titolari della tassa come tributo proprio, il decreto subordina l’applicazione della misura a un accordo con ciascuna autonomia interessata.

Come sapere quanto si risparmia

Il punto di partenza è la carta di circolazione, o il Documento unico: lì si verificano potenza e caratteristiche del veicolo. Per calcolare l’importo del bollo, gli eventuali decimali dei kW non vengono considerati; la formulazione della nuova esenzione parla di potenza non superiore a 80 kW.

Stabilita la potenza bisogna controllare alimentazione, soggetto tenuto al pagamento, assicurazione, presenza di altre auto idonee e data della scadenza ordinaria. Il decreto non descrive per ora una procedura nazionale di domanda per la nuova esenzione. Per un’unica auto Euro 6 da 80 kW soggetta al bollo ordinario, gli esempi regionali esaminati collocano dunque il possibile risparmio annuo fra 206,40 e 249,60 euro, usando le tariffe 2026. Una Euro 0 può superare quelle cifre; un’auto già agevolata può far risparmiare meno o nulla

Quali auto non pagano il bollo? Esenzioni e riduzioni regione per regione

Comprare un’auto elettrica significa smettere di pagare il bollo? Dipende dalla regione in cui risiede il proprietario. Una vettura ibrida beneficia sempre di qualche agevolazione? No, non sempre, perché in molte regioni è tassata come un tradizionale modello a benzina o diesel. Nemmeno la presenza di un impianto GPL garantisce automaticamente uno sconto considerando che le monofuel, le bifuel di fabbrica e le auto trasformate dopo l’immatricolazione possono ricevere trattamenti differenti.

Il bollo è una tassa legata al possesso del veicolo e la sua disciplina nasce dall’intreccio fra norme statali e disposizioni regionali. Alcune agevolazioni valgono sull’intero territorio nazionale mentre le amministrazioni locali possono introdurre esenzioni più lunghe, riduzioni aggiuntive o incentivi subordinati alla rottamazione di un’automobile inquinante. A questo quadro si aggiunge la nuova esenzione prevista dal decreto legge 162 del 2026 per alcuni versamenti in scadenza nel 2027.

Ne deriva una mappa tutt’altro che uniforme. Nel 2026 la stessa vettura ibrida può non pagare nulla per diversi anni in una Regione, ottenere soltanto una riduzione in un’altra e versare l’importo intero altrove. Per i pagamenti ordinariamente dovuti nel 2027 bisogna verificare anche la nuova misura nazionale, senza confonderla con le agevolazioni regionali pluriennali.

Tra auto elettriche e ibride

La regola nazionale riconosce ai veicoli azionati solo da un motore elettrico l’esenzione dal bollo per cinque anni a decorrere dalla prima immatricolazione. Una volta concluso il quinquennio l’auto elettrica paga il 25% della tassa prevista per un modello equivalente alimentato a benzina. Lombardia e Piemonte applicano condizioni più favorevoli mentre la Valle d’Aosta prolunga il periodo senza bollo fino a otto anni per i mezzi che soddisfano i requisiti regionali.

L’acquisto di un’elettrica usata non fa ripartire il conteggio. Se la vettura è stata immatricolata tre anni prima, al nuovo proprietario restano soltanto due anni di esenzione. Lo stesso principio vale quando la prima registrazione è avvenuta all’estero o in un’altra Regione.

Nel 2026 essere proprietari di una mild hybrid, di una full hybrid o di una plug-in non comporta l’azzeramento del bollo. Ogni regione può scegliere quali tecnologie premiare, stabilendo durata, soglie di potenza, limiti alle emissioni e finestre temporali. Dal 2027 anche un’ibrida a benzina o gasolio può rientrare nella nuova esenzione, se soddisfa il limite di 80 kW e gli altri requisiti del decreto.

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano la durata del beneficio varia anche in funzione della quantità di CO2dichiarata in fase di omologazione.

GPL e metano, lo sconto non riguarda tutte le auto

Le auto omologate per circolare solo a GPL o metano pagano un quarto della tassa prevista per un corrispondente modello a benzina. Il risparmio raggiunge quindi il 75%, ma non coincide con una completa esenzione.

La riduzione non si estende alle comuni bifuel benzina-GPL o benzina-metano. In questi casi entrano in gioco le scelte della Regione, l’origine dell’impianto, la potenza e la data dell’eventuale trasformazione. Lombardia e Piemonte esentano stabilmente le vetture alimentate soltanto a gas mentre Basilicata, Puglia e Provincia autonoma di Trento concedono periodi temporanei più favorevoli anche ad alcune bifuel.

La nuova esenzione per le auto fino a 80 kW

La nuova esenzione riguarda una persona fisica tenuta al bollo, un solo veicolo assicurato e i versamenti il cui termine ordinario cade tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2027. Tra le auto rientrano quelle alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW. La soglia comprende quindi anche le vetture da 80 kW esatti e può interessare ibride e bifuel. Le auto solo elettriche o alimentate soltanto a gas restano soggette alle agevolazioni già previste.

Se la stessa persona ha più auto idonee, l’esenzione si applica a quella meno potente. A parità di kW, alla vettura per cui sarebbe dovuto il bollo più basso. In assenza di un’autovettura fino a 80 kW per la quale sia soggetta al tributo, rientra anche un motociclo o ciclomotore a benzina. Non sono previsti limiti di reddito, requisiti legati alla classe Euro o l’obbligo di acquistare un veicolo nuovo. Per Regioni a statuto speciale e Province autonome titolari della tassa come tributo proprio è richiesto un accordo con ciascuna autonomia.

Conta il termine ordinario del versamento e non l’anno coperto in tutto o in parte dal bollo. Un pagamento dovuto nel 2026 resta dovuto anche se riguarda mesi del 2027 mentre un rinnovo in scadenza nel 2027 rientrare nell’esenzione. Gli arretrati non diventano esenti se vengono saldati in ritardo.

In Piemonte elettriche e GPL non pagano mai

Il Piemonte applica uno dei regimi più generosi d’Italia. Le automobili elettriche e quelle alimentate soltanto a GPL o metano godono di un’esenzione permanente. Per le ibride benzina-elettrico immatricolate nuove dal primo gennaio 2025 il beneficio ha cambiato forma. I veicoli M1 e N1, comprese le plug-in, devono appartenere almeno alla classe Euro 6 e avere una potenza non superiore a 100 kW. Se i requisiti sono rispettati, il bollo viene ridotto del 50% per le prime cinque annualità.

Le bifuel benzina-GPL o benzina-metano dotate dell’impianto dal costruttore non pagano per cinque anni. Dal sesto anno la tassa torna dovuta, ma per le vetture alimentate a GPL viene ridotta a un quarto e per quelle a metano a un quinto. Se non superano 100 kW, i veicoli trasformati dopo la produzione possono ottenere cinque annualità di esenzione, ma in seguito devono corrispondere la tariffa stabilita dalla Regione.

In Valle d’Aosta l’elettrica è esente per otto anni

La Valle d’Aosta aggiunge tre anni alla franchigia nazionale. I veicoli elettrici nuovi immatricolati dal primo gennaio 2019 possono quindi restare senza bollo per otto anni complessivi. Il beneficio continua anche quando l’auto viene venduta a un altro residente nella Regione. Se il mezzo arriva da un diverso territorio, l’esenzione vale solo per il periodo residuo calcolato dalla prima immatricolazione.

Le ibride termico-elettriche e le vetture a idrogeno immatricolate fra il 2020 e il 2022 hanno ricevuto l’esenzione per il primo periodo fisso e per le quattro annualità seguenti. Le nuove ibride registrate dal 2023 non entrano più in questo regime.

Lombardia, quando c’è l’esenzione permanente

Anche la Lombardia azzera stabilmente il bollo per le elettriche pure, le auto alimentate a GPL o metano e quelle mosse soltanto dall’idrogeno.

Le ibride benzina-elettrico immatricolate dal primo gennaio 2026 seguono invece un sistema basato sulle emissioni. Il beneficio riguarda i veicoli M1 e N1, comprese le plug-in, con motore termico non superiore a 100 kW. Quando la CO₂ dichiarata è compresa fra 1 e 60 grammi per chilometro, il bollo viene dimezzato per 60 mesi; se il valore supera 60 ma non oltrepassa 120 g/km, la riduzione del 50% dura 24 mesi.

Un secondo incentivo è collegato alla demolizione di un mezzo inquinante. Acquistando nel 2026 un’autovettura Euro 6 fino a 100 kW con alimentazione ammessa dalla normativa regionale e rottamando un veicolo delle classi previste, si possono ottenere tre anni senza bollo e due anni successivi con lo sconto del 50%.

Chi non rientra in queste misure può comunque ridurre del 15% il tributo tramite domiciliazione bancaria.

Agevolazioni in Liguria e Veneto

Le elettriche immatricolate in Liguria seguono il quinquennio previsto a livello nazionale. Terminato questo periodo, le auto versano un quarto della tassa calcolata per i corrispondenti modelli a benzina. Per ibride e bifuel la situazione cambia a seconda dell’anno di immatricolazione. Le vetture ibride benzina-elettrico, benzina-idrogeno o diesel-elettrico registrate nel 2022 hanno ottenuto l’esenzione per il primo bollo e per le quattro annualità successive. Lo stesso regime è stato riconosciuto ad alcune automobili a doppia alimentazione. Nel 2023 la durata è scesa al primo periodo fisso e alle due annualità seguenti.

Il Veneto applica alle elettriche la franchigia nazionale di cinque anni. Per le auto ibride benzina-elettrico, diesel-elettrico o termico-elettrico è prevista l’esenzione per tre annualità dalla prima immatricolazione. Lo stesso trattamento viene riconosciuto alle vetture con doppia alimentazione benzina-idrogeno.

Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, il punto

In Emilia-Romagna le elettriche non pagano il bollo per cinque anni e, al termine, versano il 25% della tariffa riferita a un’automobile a benzina. Le vetture omologate per funzionare soltanto a GPL o metano corrispondono a loro volta un quarto dell’importo ordinario. Per una nuova ibrida immatricolata nel 2026 non è prevista una franchigia regionale generalizzata.

Il quadro del Friuli-Venezia Giulia è simile. Le elettriche usufruiscono del quinquennio nazionale, mentre le monofuel a GPL o metano pagano il 25%. Non emerge un’agevolazione estesa indistintamente alle nuove ibride del 2026. In questa Regione la gestione della tassa automobilistica spetta all’Agenzia delle Entrate.

Cosa succede a Trento e Bolzano

Nella Provincia autonoma di Trento le elettriche sono esenti per cinque anni. Per le altre alimentazioni ecologiche è stato introdotto un meccanismo graduato che riguarda i veicoli fino a 185 kW alimentati, anche in forma doppia, a Gpl, metano o idrogeno, oltre alle ibride elettrico-termiche.

Quando le emissioni sono comprese fra 1 e 30 g/km, l’esenzione dura 60 mesi. La franchigia scende a 36 mesi nella fascia fra 31 e 60 g/km, passa a 24 mesi tra 61 e 95 g/km e si riduce a 12 mesi per i veicoli che emettono da 96 a 135 g/km. Oltre la soglia di 135 g/km il beneficio non spetta. Le auto alimentate a idrogeno sono esenti per 60 mesi.

Dal 2025 la Provincia autonoma di Bolzano riconosce cinque anni di esenzione alle elettriche e alle vetture alimentate a idrogeno. Il beneficio può riguardare anche veicoli usati che entrano nella competenza tributaria provinciale per il periodo residuo calcolato dalla prima immatricolazione.

Per le altre alimentazioni ecologiche, comprese le ibride, la potenza non deve superare 185 kW e le emissioni devono rimanere entro 115 g/km. La durata raggiunge 60 mesi fino a 30 g/km, scende a 36 mesi fra 31 e 60 g/km, si riduce a 24 mesi tra 61 e 95 g/km e si ferma a 12 mesi nella fascia compresa fra 96 e 115 g/km.

Facilitazioni in Toscana, Marche e Umbria

La Toscana applica alle elettriche i cinque anni stabiliti dalla normativa statale. Dal sesto anno le auto versano il 25% della tassa prevista per il corrispondente modello a benzina. Le auto omologate a GPL o metano pagano anch’esse un quarto della tariffa ordinaria. Per le ibride immatricolate nel 2026 non è prevista una franchigia regionale generalizzata.

Le Marche riconoscono un’esenzione particolarmente lunga, ma impongono un limite di potenza che esclude numerosi modelli presenti sul mercato. Le nuove ibride benzina-elettrico, diesel-elettrico o benzina-idrogeno, immatricolate per la prima volta nella Regione negli anni dal 2023 al 2026, non devono superare una potenza complessiva di 66 kW. Quando la soglia viene rispettata, il proprietario non paga per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive.

In Umbria le elettriche usufruiscono dei cinque anni nazionali mentre le automobili alimentate esclusivamente a GPL o metano pagano il 25% della tassa ordinaria. Le passate agevolazioni per veicoli ibridi e a idrogeno erano collegate a finestre di immatricolazione comprese fra il 2013 e il 2017. Chi compra una nuova ibrida nel 2026 non può quindi accedere a quei regimi.

Lazio, l’esenzione per le nuove ibride è terminata

L’agevolazione triennale concessa alle ibride benzina-elettrico e alle vetture benzina-idrogeno non si applica alle immatricolazioni avvenute nel Lazio dopo il 31 dicembre 2022. Di conseguenza, una nuova ibrida acquistata nel 2026 paga normalmente il bollo il cui termine ordinario cade nello stesso anno; per un versamento in scadenza nel 2027 va verificata anche la nuova esenzione fino a 80 kW.

Da quest’anno è però disponibile uno sconto del 10% per chi attiva la domiciliazione bancaria nei termini stabiliti. La misura non dipende dal tipo di alimentazione e può quindi interessare anche automobili tradizionali.

Tra Abruzzo, Molise, Calabria e Basilicata

In Abruzzo le elettriche non pagano per cinque anni e versano il 25% dopo la scadenza. Le vetture che circolano a GPL o metano sono assoggettate a un quarto della tariffa ordinaria. Le esenzioni triennali concesse in passato alle ibride interessavano auto immatricolate nel periodo 2019-2021. Quella finestra non può essere utilizzata per un modello nuovo registrato nel 2026.

In Molise un’elettrica segue il quinquennio nazionale mentre una vettura a GPL o metano paga il 25% della tariffa prevista per il modello a benzina.

Anche in Calabria il riferimento generale resta la disciplina statale. Le elettriche non pagano per cinque anni e le monofuel a gas beneficiano della riduzione del 75%.

La Basilicata concede ai nuovi veicoli M1 e N1 alimentati a GPL o metano l’esenzione per il primo periodo fisso e per le cinque annualità seguenti. Lo stesso trattamento viene riconosciuto alle bifuel benzina-GPL e benzina-metano dotate dell’impianto fin dall’origine. Le auto nuove ibride benzina-elettrico, diesel-elettrico o benzina-idrogeno beneficiano invece di un’esenzione quinquennale. Una volta terminato il periodo, le monofuel a gas continuano a pagare il 25% mentre le bifuel e le ibride tornano alla tassazione intera.

Campania, fino a otto anni con la rottamazione

La Campania ha abrogato l’esenzione ordinaria triennale che interessava le ibride immatricolate fino al 2024. Per le nuove registrazioni del 2026 resta un trattamento collegato alla sostituzione di un mezzo più inquinante. Il proprietario che rottama un’autovettura compresa tra Euro 0 ed Euro 4 e acquista una nuova Euro 6 o superiore con potenza non oltre 100 kW può accedere a benefici differenziati. L’esenzione raggiunge otto anni nel caso di un’elettrica pura o di un veicolo a idrogeno, mentre si ferma a due anni per alcune ibride benzina-elettrico o metano-elettrico.

Terminato il periodo agevolato, soltanto le elettriche continuano a pagare un importo pari a un quarto della tassa calcolata per la corrispondente vettura a benzina. La domiciliazione bancaria permette invece di ridurre del 10% qualsiasi bollo ammesso al servizio.

Cosa succede in Puglia, Sicilia e Sardegna

In Puglia i nuovi veicoli M1 e N1 alimentati esclusivamente a GPL o metano, così come quelli dotati in fabbrica della doppia alimentazione benzina-GPL o benzina-metano, non pagano per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive. Il medesimo regime interessa le ibride benzina-elettrico e diesel-elettrico immatricolate dal 2014. Dal 2018 l’agevolazione è stata estesa anche ai veicoli alimentati a idrogeno. Al termine della franchigia, le vetture a Gpl o metano mantengono lo sconto del 75%, mentre ibride e bifuel tornano a pagare secondo la disciplina applicabile.

La Sicilia ha introdotto una nuova finestra valida dal primo gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. I veicoli di nuova immatricolazione appartenenti alle alimentazioni individuate dalla legge regionale possono ottenere cinque anni di esenzione. Il beneficio comprende le elettriche, le ibride elettrico-termiche plug-in e full hybrid, i veicoli Lng o BioLng e quelli alimentati a idrogeno. Per le elettriche la durata coincide con il regime nazionale.

La Sardegna applica alle elettriche l’esenzione nazionale di cinque anni. Terminato il periodo, le auto pagano un quarto della tassa prevista per il corrispondente modello a benzina. La stessa percentuale viene applicata alle automobili omologate per circolare esclusivamente a GPL o metano. Non è indicata un’agevolazione generalizzata per le nuove ibride immatricolate nel 2026.

Le abitudini silenziose che danneggiano l’auto e il portafoglio

Alcuni gesti diventano talmente automatici da passare inosservati. Una mano appoggiata sulla leva del cambio, il piede sulla frizione in attesa del verde oppure qualche chilometro di troppo con la spia della riserva accesa sembrano comportamenti innocui, eppure alla lunga possono contribuire all’usura dell’auto.

Secondo un’analisi di Parclick, piattaforma specializzata nella prenotazione online dei parcheggi, circa un guasto su quattro sarebbe legato a distrazioni o cattive abitudini del conducente. Correggere alcuni comportamenti può aiutare a risparmiare sulle visite dal meccanico, soprattutto in un periodo segnato dall’aumento dei prezzi di ricambi e manodopera.

Cambio, frizione e serbatoio

Tra le abitudini da perdere figura quella di utilizzare la leva del cambio come poggiabraccio. La pressione esercitata continuamente può aumentare l’usura dei meccanismi interni della trasmissione: una volta inserita la marcia è, insomma, meglio riportare la mano sul volante.

Attenzione pure alla frizione. Aspettare il verde al semaforo tenendo la prima inserita e il pedale premuto sottopone il sistema di disinnesto a uno sforzo inutile. In caso di sosta prolungata conviene inserire la folle e togliere il piede dal pedale.

Nemmeno viaggiare abitualmente in riserva rappresenta una buona idea. Con pochissimo carburante nel serbatoio, la pompa può trovarsi maggiormente esposta ai depositi presenti sul fondo e avere più difficoltà a raffreddarsi. Parclick suggerisce di rifornire l’auto prima di scendere sotto l’ultimo quarto.

Occhio a freni e pneumatici

Durante i parcheggi capita di urtare un marciapiede o di strisciare la gomma contro il cordolo. Se l’episodio si ripete spesso, lo pneumatico rischia di subire danni che a prima vista possono sfuggire. Avvicinarsi lentamente e controllare di tanto in tanto le condizioni delle gomme aiuta a evitare brutte sorprese.

Lo stesso vale per la pressione. Gomme troppo sgonfie o eccessivamente gonfie si consumano in maniera irregolare, modificano l’area di contatto con l’asfalto e possono incidere sui consumi: ecco perché il controllo andrebbe effettuato a pneumatici freddi almeno una volta al mese.

In discesa è meglio non affidarsi continuamente al pedale del freno. Dischi e pastiglie rischiano di scaldarsi troppo, con conseguenze sulla frenata e sulla loro durata. Su un’auto manuale dà una mano il freno motore, scegliendo la marcia adatta alla pendenza.

Piccoli gesti che costano cari

Partire a tutto gas appena avviato il motore è una pessima abitudine. Olio e componenti hanno bisogno di scaldarsi, perciò nei primi chilometri vale la pena non esagerare con acceleratore e giri.

Sulla vernice possono rimanere aloni difficili da togliere se gli escrementi degli uccelli vengono lasciati troppo a lungo sulla carrozzeria, soprattutto sotto il sole, da qui il consiglio di pulirli appena possibile.

Fischi, ronzii e scricchiolii insoliti non andrebbero ignorati soltanto perché l’auto continua a funzionare normalmente. Individuare presto un problema può impedire che un componente relativamente economico da sostituire provochi danni ben più seri.

Chiude l’elenco un gesto apparentemente insignificante come continuare a premere il comando dell’alzacristalli quando il vetro ha già raggiunto il fine corsa: insistere sollecita inutilmente motorino, guide e supporti. Dieci piccole abitudini, dunque, che prese singolarmente sembrano poca cosa, ma ripetute ogni giorno possono presentare il conto in officina.

Lunghe code dai benzinai, quanto si risparmia davvero sul pieno

La stangata sui prezzi dei carburanti trova una prima e concreta battuta d’arresto. A partire da oggi, Enilive (Eni) e IP hanno introdotto un tetto massimo ai prezzi di vendita per tutelare i consumatori dal continuo rialzo dei listini: 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro al litro per il diesel. La misura, prevista per un periodo iniziale di 30 giorni, viene applicata sull’intera rete distributiva italiana, comprese le stazioni autostradali, storicamente tra le più onerose.

Lunghe code dai benzinai

L’effetto dell’annuncio non si è fatto attendere. Fin dalle prime ore del mattino si registrano lunghe file presso le stazioni di servizio Enilive ed IP, in particolare lungo le arterie ad alto traffico e nei punti vendita autostradali.

Centinaia di automobilisti si sono messi in incolonnamento pur di approfittare immediatamente delle tariffe bloccate, con inevitabili rallentamenti alla viabilità locale attorno ai piazzali delle stazioni più frequentate.

Il calcolo del risparmio: fino a 11 euro per un pieno

L’impatto economico per gli automobilisti varia a seconda del tipo di veicolo, del carburante e soprattutto dell’area geografica (autostrade vs rete ordinaria).

Il price cap fissa un limite massimo: dove i prezzi erano già inferiori a 1,99 €/l per la verde o 2,19 €/l per il gasolio, il costo alla pompa rimane invariato. Nei distributori dove i prezzi avevano invece superato la soglia critica, la sforbiciata è tangibile.

Risparmio medio su un pieno da 50 litri

  • Benzina (Rete Ordinaria): con un taglio medio stimato attorno ai 17 centesimi al litro sui listini più alti, il risparmio stimato sulle stazioni di fascia alta si attesta tra i 8,50 € e i 9,35 € a pieno.
  • Gasolio / Diesel: il tetto a 2,19 €/l consente un contenimento analogo sui picchi recenti, portando a un risparmio compreso tra 6,00 € e 8,50 € a pieno.
  • Tratti Autostradali: sui distributori autostradali, dove la benzina servita o self aveva toccato vette vicine o superiori ai 2,20 €/l, le associazioni dei consumatori come Codacons ed Adusbef stimano un beneficio massimo che può raggiungere gli 11,20 euro per singolo pieno da 50 litri.

Dettaglio della misura e impatto sul mercato

CarburanteTetto Massimo FissatoTaglio Stimato / LitroRisparmio Medio Pieno (50L)
Benzina1,99 €/l~ 0,17 €/l8,50 € – 11,20 €
Diesel / Gasolio2,19 €/l~ 0,12 – 0,15 €/l6,00 € – 8,50 €