In ambito di Responsabilità Civile auto (RC auto) si prospetta un significativo cambiamento con l’introduzione del modulo di denuncia di sinistro digitale. Questa novità è stata introdotta dal Regolamento IVASS n. 56 del 25 marzo 2025, con l’obiettivo primario di promuovere l’efficienza nella gestione e liquidazione dei sinistri, includendo una prospettiva di contrasto alle frodi assicurative.
In pratica, le compagnie assicurative saranno tenute a offrire un servizio online per la compilazione del modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI), precedentemente noto come modulo CID, con la possibilità di sottoscriverlo digitalmente.
Lo sbarco delle tecnologie digitali
La Relazione al Regolamento IVASS n. 56 chiarisce che la diffusa accessibilità alle tecnologie digitali ha suggerito di offrire agli assicurati la possibilità di compilare il modulo di denuncia di sinistro in modalità digitale. È fondamentale sottolineare che la modalità informatica non andrà a sostituire la tradizionale compilazione cartacea del modulo CAI. Essa è concepita come un’alternativa, e la scelta tra l’una o l’altra modalità non avrà alcuna ripercussione sugli effetti giuridici delle dichiarazioni contenute nel modulo né sulla loro validità probatoria.
La compilazione del modulo di denuncia di sinistro in formato digitale avverrà tramite un’applicazione dedicata, disponibile sia per dispositivi desktop che mobili, con un processo guidato per l’utente. Il modulo digitale potrà anche presentare campi precompilati per semplificare ulteriormente la procedura. La responsabilità della predisposizione e dell’offerta di queste applicazioni informatiche ricadrà sulle imprese di assicurazione, le quali potranno avvalersi anche di fornitori esterni per questo scopo.
La validità del modulo CAI digitale
Un aspetto cruciale del regolamento riguarda la validità legale del modulo CAI digitale. Il Regolamento IVASS impone l’adozione di soluzioni tecniche idonee a garantire che le dichiarazioni contenute nel modulo digitale e sottoscritto elettronicamente abbiano la stessa efficacia di quelle presenti nell’omologo modulo cartaceo con firma autografa. A tal fine, è richiesta la sottoscrizione del modulo compilato in modalità informatica attraverso una firma elettronica che possegga almeno i requisiti della firma elettronica avanzata. Questo esclude l’utilizzo della firma elettronica semplice, in quanto quest’ultima non ha la stessa valenza giuridica della firma autografa e non consentirebbe di riconoscere alle dichiarazioni dei conducenti la valenza probatoria prevista dall’art. 143 comma 2 del Codice delle Assicurazioni.
Viceversa, la firma elettronica avanzata presenta le seguenti caratteristiche essenziali:
- è connessa unicamente al firmatario ed è idonea a identificarlo;
- è utilizzata, con un elevato livello di sicurezza, sotto l’esclusivo controllo del firmatario;
- è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati;
- produce, secondo l’ordinamento interno, effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.
Per la fornitura di soluzioni di firma elettronica, le imprese di assicurazione potranno avvalersi di prestatori di servizi fiduciari, nel rispetto delle normative vigenti, inclusa la protezione dei dati personali.
Entrata in vigore
Per quanto riguarda l’entrata in vigore, il Regolamento IVASS n. 56 è diventato effettivo il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, è stato concesso alle compagnie di assicurazione un periodo transitorio di 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per adeguarsi all’obbligo di mettere a disposizione il servizio di compilazione digitale del modulo di denuncia di sinistro. Pertanto, si presume che il modulo CAI digitale dovrà essere disponibile per i clienti, in alternativa a quello cartaceo, entro il mese di aprile 2026 circa.
È importante notare che le imprese di assicurazione hanno l’obbligo di consegnare al contraente un esemplare del modulo di denuncia (sia cartaceo che su altro supporto durevole, a scelta del contraente) al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto, e su richiesta in caso di denuncia di sinistro. Inoltre, il contraente ha il diritto di avere in qualunque momento il modulo di denuncia sia in formato cartaceo che su altro supporto durevole. Le imprese dovranno inoltre adottare misure idonee per garantire che il contraente e l’assicurato ricevano copia della denuncia di sinistro conforme al documento informatico trasmesso, su un supporto durevole. L’adesione al servizio di compilazione digitale non autorizza la diffusione di materiale promozionale o comunicazioni commerciali.